premi

Oggi analizzeremo la circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro n. 28  del 15 giugno 2016 avente per oggetto “Premi di risultato e welfare aziendale”  .

Ricordiamo che con l’articolo 1, commi da 182  a 190 della legge 28 dicembre 2015, n 208 (Legge di stabilità 2016) il legislatore ha ripristinato  il regime fiscale agevolato per le retribuzioni premiali introducendo delle novità per lo sviluppo del welfare aziendale. Il quadro normativo si è completato con l’emanazione del decreto interministeriale 25 marzo 2016 e con la circolare congiunta n. 28 del 15 giugno 2016.

La circolare si riferisce :

  • alla tassazione agevolata delle retribuzioni premiali e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili;
  • ai beni e servizi (benefit) non soggetti a tassazione;
  • ai beni e servizi (benefit) erogati in sostituzione delle retribuzioni premiali

Vediamo, nel dettaglio , quali sono le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne la detassazione dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili la circolare evidenzia i presupposti ed i requisiti soggetti e oggettivi previsti dal dettato normativo, anche con riferimento a prassi in uso fino al 2014 e ancora applicabili per analogia.

La detassazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili della società, entro il limite di 2.000 euro lordi, il limite fiscale è  elevato a 2.500 per le imprese che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’agevolazione fiscale è applicabile solo al settore privato e  spetta solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 50.000,00 .

Il premio di risultato è detassatile solo se l’accordo collettivo prevede  i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

La legge di stabilità è intervenuta anche nel ridefinire le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, si tratta di prestazioni, opere , servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Quindi, beni e servizi che il datore di lavoro mette a disposizione della generalità dei dipendenti oppure a un gruppo omogeneo di dipendenti; sono totalmente deducibili solo se previsti da contratto collettivo, pertanto le erogazioni volontarie del datore di lavoro restano deducibili nel limite del cinque per mille.

I beni e servizi (benefit) sono :

  • le opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto – articolo 51, co. 2, lettera f) del Tuir;
  • le somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio- art. 51, co. 2, lettera f bis del Tuir;
  • le somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti – art. 51, co. 2 , lettera f ter del Tuir.

La norma consente la corresponsione dei beni e servizi cumulativamente in un unico documento di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (voucher) purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di  258,23 euro.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto la facoltà del dipendente di scegliere di sostituire il premio di risultato (per intero o in parte) in beni e servizi (benefit) in natura anziché in denaro al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

  • se la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir.
  • se trattasi di premi o utili riconducibili al regime della detassazione.