Contattaci!
IT|EN
11 maggio 2022 Comunicazione lavoro occasionale: modello telematico e chiarimenti INL
Lavoristica

Comunicazione lavoro occasionale: modello telematico e chiarimenti INL

Importanti novità in tema di comunicazione obbligatoria preventiva per l’instaurazione di collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, già oggetto di nostra analisi.

L’Ispettorato del Lavoro, con la nota del 29 gennaio 2022, aveva istituito una serie di indirizzi email delle proprie sedi territoriali alle quali trasmettere tale comunicazione, in attesa che il Ministero del Lavoro predisponesse il modello telematico ad hoc, così come previsto dal nuovo art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha finalmente creato, con decorrenza 28/03/2022, il nuovo applicativo telematico che consente la trasmissione di detta comunicazione obbligatoria. Vediamo le caratteristiche e i chiarimenti forniti dall’INL in merito ai dati da inserire ed al suo utilizzo.

Come fare la comunicazione di lavoro autonomo occasionale: nuovo modello telematico

Per eseguire tale comunicazione è necessario accedere al portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante Spid o CIE, inserendo per ogni comunicazione:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • compenso pattuito.

Da segnalare la novità contenuta nel modello telematico in relazione al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, in quanto il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

Come già chiarito dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Chiarimenti operativi INL sui controlli

L’INL, con nota del 28 marzo 2022, aveva specificato che fino al 30 aprile 2022 sarebbe stato possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022, lasciando al committente piena libertà di scelta in merito alla modalità da utilizzare per la trasmissione della stessa.

Tale nota prevedeva che a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarebbe stato quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e che non sarebbero state ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

L’Ispettorato, con successiva nota del 22 aprile 2022, ha fatto dietrofront rispetto a quanto aveva previsto meno di un mese prima, prevedendo che le caselle di posta elettronica già indicate nella nota dell’11 gennaio 2022 resteranno attive e potranno essere utilizzate dai committenti per eseguire la comunicazione obbligatoria preventiva, in caso di malfunzionamento del sistema telematico o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio).

Tuttavia l’ente ha ritenuto opportuno specificare che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente al modello telematico ministeriale, un efficace monitoraggio degli adempimenti, e per tali ragioni, segnala che eventuali verifiche ispettive, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione.

 Quando inviare la comunicazione

Si ricorda che la comunicazione va effettuata dai committenti che operano in qualità di imprenditori prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale, in maniera analoga a quanto accade per il lavoro intermittente, e che, in caso di violazione del suddetto obbligo, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 2.500,00 Euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.