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21 aprile 2021 Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato 2021 di under 36: cosa dice la circolare INPS?

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato 2021 di under 36: cosa dice la circolare INPS?

L’INPS ha fornito le indicazioni per fruire dell’esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022.

Nuova legge assunzioni a tempo indeterminato 2021: indicazioni operative dell'Inps 

Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 l’Inps fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni di giovani under 36 con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
La concessione di questo esonero, introdotto dalla Legge 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e che si configura come misura ulteriore e aggiuntiva rispetto all'incentivo per l'occupazione dei giovani previsto dalla Legge di Bilancio 2018, è tuttavia subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
In attesa del nulla osta europeo l’Inps ha comunque iniziato a definire l'ambito di applicazione, le condizioni e i requisiti di spettanza dello sgravio contributivo in questione.

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto all’art. 1 comma 10 che, per tutte le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021 – 2022 di lavoratori under 36 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per una durata massima di 36 mesi.

Tale limite si estende a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nel Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. 
Non risultano compresi nel beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente e i rapporti di lavoro che interessano figure dirigenziali.
Mentre spetta l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche in caso di prestazione lavorativa resa verso l’utilizzatore a tempo determinato.

Incentivi per le assunzioni e altri sgravi contributivi: incompatibilità e limiti 

L’Inps stabilisce una serie di specifiche condizioni, incompatibilità e limiti da rispettare in caso di fruizione dell’esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022:

  • il lavoratore non deve aver compiuto 36 anni;
  • il lavoratore non deve mai essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione eventuali periodi di apprendistato svolti in precedenza o lo svolgimento di uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro domestico;
  • i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della Legge di Bilancio 2021.
Infatti, in caso di riassunzione, per il nuovo rapporto si può fruire della misura per i mesi residui spettanti indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Anche in questo caso, è obbligatorio il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015.

L’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato 2021 prevede un limite massimo di 6.000 euro annui, pertanto la soglia massima mensile è pari a 500 euro e, per i rapporti iniziati o terminati durante il mese, bisogna considerare l’importo giornaliero di 16,12 euro. In caso di rapporti di lavoro part time, il massimale dovrà essere riproporzionato. Non sono oggetto di sgravio i premi e i contributi dovuti all’Inail, così come le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà previste per determinate gestioni previdenziali.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, quali ad esempio la Decontribuzione Sud e l’incentivo per l’assunzione di donne.

Sospensione del periodo di fruizione dello sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, quando è prevista? 

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con conseguente differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
L’agevolazione è subordinata all’approvazione europea ed è concessa all’interno del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” approvato dalla Commissione Europea per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica (aiuti di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa).

Come detto in precedenza, l’agevolazione è subordinata all’approvazione europea ed è concessa all’interno del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” approvato dalla Commissione Europea per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica (aiuti di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa).