INPS: ESONERO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO GLI AMMORTIZZATORI AI SENSI DEL DL 137/2020
L’Inps fornisce i primi chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono gli ulteriori periodi di Cigo, Assegno ordinario, Cigd, previsti dal DL 137/2020 (massimo di 6 settimane fruibili dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021).
Ricordiamo che i trattamenti di integrazione salariale ai sensi del DL 137/2020 spettano, ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previsto dal DL 104/2020 (C.d Decreto Agosto).
L’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo in esame.
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea.
In seguito all’autorizzazione l’istituto fornirà le istruzioni operative.
L’esonero potrà essere fruito essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020.
L’agevolazione in esame potrà essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020:
- soggetti ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previste dal DL 104/2020;
- soggetti appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
- al datore di lavoro che rinunci al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3 del DL n. 104/2020) e che non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale. La rinuncia può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.
La nuova misura di agevolazione contributiva non può invece trovare applicazione:
- per i datori di lavoro che abbiano fruito esclusivamente dell’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 (allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 137/2020) o dei datori di lavoro che rinuncino all’esonero residuo;
- per i datori che non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale del decreto Agosto, sempre ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori identificati dal decreto Ristori.
Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.
La scelta potrà essere effettuata per singole unità produttive.
MISURA
L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro
settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
La retribuzione persa nel mese di giugno 2020 deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Bisognerà tener conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.
CONDIZIONI
La fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
- rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che, anche ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
AIUTI DI STATO
Il beneficio è soggetto all’autorizzazione della Commissione Europea.
la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Si ricorda che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi
- imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
COMPATIBILITA’ CON ALTRE MISURE
L’esonero in trattazione, in continuità con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n.104/2020, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
A titolo esemplificativo si precisa che l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
PARTE TECNICA
Contribuzioni oggetto dell’esonero
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;