In attuazione della Legge delega n. 46 del 2021, con il Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Tale misura, che va ad affiancarsi alle numerose novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2022, costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.
Il suo importo viene corrisposto direttamente dall’Inps, in conto corrente e senza passare dalla busta paga, sulla base dei redditi familiari, determinati dall’indicatore della situazione economia equivalente ISEE.
A chi spetta il nuovo assegno unico universale per i figli a carico
L’assegno unico universale è riconosciuto a favore delle famiglie con figli minori oppure maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.
Il riconoscimento avviene, invece, senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
Al momento della presentazione della domanda di assegno unico universale e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- residenza e domicilio in Italia;
- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Calcolo dell'assegno unico e ISEE
Come detto, l’importo dell’assegno universale è commisurato all’ISEE, tuttavia è comunque possibile inviare la domanda di assegno unico senza ISEE ed ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minorenne un assegno base di 175 euro mensili. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino ad arrivare a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: ogni figlio successivo al secondo, famiglie numerose, figli con disabilità, madri di età inferiore ai 21 anni e nuclei familiari con due percettori di reddito.
Una maggiorazione temporanea è prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Inoltre, i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
L’importo erogato a titolo di assegno unico non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Come presentare la domanda di assegno unico
La domanda di assegno unico universale può essere presentata dal 1° gennaio di ogni anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, attraverso il portale web dell’Inps, il Contact Center Integrato oppure tramite gli Istituti di Patronato.
L’assegno viene riconosciuto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per le domande presentate entro il 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo, mentre per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
L’assegno è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Cosa accade in busta paga alle detrazioni per figli a carico e gli assegni per il nucleo familiare
Oltre alle molteplici ed immediate modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, da marzo 2022 non verranno più erogati ai lavoratori dipendenti gli assegni per il nucleo familiare, così come non saranno più presenti in busta paga le detrazioni fiscali per figli a carico sotto i 21 anni.
Il nuovo assegno non intacca la disciplina del bonus asilo nido, che rimane in vigore.
Infine, è disposta la proroga fino a febbraio 2022 delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.