L’Inps, con il Messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, a seguito di specifica autorizzazione ricevuta dalla Commissione Europea, ha finalmente rilasciato le istruzioni operative che consentono ai datori di lavoro di poter fruire dell’esonero contributivo alternativo alla Cassa Covid, introdotto più di un anno fa dall’art. 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
Vediamo di seguito chi sono i potenziali beneficiari, l’ammontare dell’esenzione e le istruzioni per presentare la domanda di esonero contributivo e beneficiare, dunque, dell’agevolazione.
A chi spetta l’esonero contributivo?
Possono accedere a tale esenzione tutti i datori di lavoro privati, anche se non imprenditori, che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A questi fanno eccezione i datori di lavoro operanti nel settore agricolo, bancario, finanziario e assicurativ o nonché la pubblica amministrazione
In particolare i datori di lavoro privati possono richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo se non hanno richiesto ulteriori settimane di:
- cassa integrazione guadagni ordinaria nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2021;
- cassa integrazione guadagni in deroga e assegno ordinario nel periodo 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
L’INPS nella circolare 30/2021, che forniva le prime istruzioni sullo sgravio in oggetto, ricorda altresì che è necessario che il datore di lavoro non abbia provveduto a licenziamenti per ragioni economiche nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2021, oltre al possesso del Durc regolare, al rispetto dei contratti collettivi firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi e all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.
Inoltre, poiché anche tale esonero contributivo è considerato un aiuto di Stato ai sensi del c.d. “Temporary Framework” da parte della normativa comunitaria, è opportuno che il datore di lavoro verifichi che complessivamente la somma di tutte le agevolazioni e degli aiuti di Stato ottenuti nel periodo pandemico (fino al 30 giugno 2022) facenti parte di tale disciplina, incluso l’esonero in oggetto, non sia superiore a 2 milioni e 300 mila Euro.
In cosa consiste l'esonero contributivo?
L’importo dell’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro non versati nei mesi di maggio e giugno 2020 per effetto della cassa integrazione o dei fondi di integrazione salariale.
La circolare 30/2021 dell'Inps specifica nel dettaglio i contributi minori che non possono essere oggetto di sgravio.
Come fare domanda per l'esonero contributivo 2022?
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero contributivo, dovranno fare domanda all’INPS inoltrando, tramite cassetto previdenziale, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”. In tale richiesta dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale Covid-19, oltre ad indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
La richiesta di sgravio deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre il medesimo esonero.
Una volta ottenuta l’autorizzazione sarà possibile, per il datore di lavoro, inserire il credito spettante esclusivamente sulle denunce contributive di competenza dei mesi