Con la circolare Inps n. 43/2022 del 22 marzo scorso, l'Istituto ha chiarito come applicare l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 121 della Legge n. 234/2021 cd. Legge di Bilancio 2022.
Si tratta di una riduzione dei contributi IVS (per invalidità, vecchiaia e superstiti ) a carico dei lavoratori pari allo 0,8% che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, interessa tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, con la sola esclusione per i lavoratori domestici.
A chi spetta lo sgravio contributivo IVS in busta paga
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, l’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nel mese di dicembre, dunque, troverà applicazione sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità laddove inferiore o uguale al medesimo importo.
Se i ratei di mensilità aggiuntiva vengono erogati nei singoli mesi, sarà possibile accedere alla riduzione dell’aliquota contributiva anche sui ratei di tredicesima, solo se l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’ammontare di 224 euro, equivalente al risultato di 2.692 diviso per 12.
L’agevolazione, invece, non trova applicazione su altre mensilità aggiuntive eventualmente previste, oltre alla tredicesima, dai contratti collettivi.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro che cessano prima del mese di dicembre 2022, con la circolare Inps n. 43/2022 si chiarisce che la riduzione contributiva potrà essere applicata, al fine di non determinare differenze di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, sempre a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
Compatibilità con aiuti di Stato e altri incentivi
Lo sgravio contributivo non assume la natura di incentivo all’assunzione e, di conseguenza, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015.
Per la fruizione dell’agevolazione, che non comporta una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, non è richiesto il possesso da parte del datore di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva.
Inoltre, l’esonero sui contributi IVS a carico dei lavoratori è cumulabile nell’anno 2022, nei limiti della contribuzione dovuta, con altri esoneri contributivi già previsti e non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, quindi all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Comunicazione da parte del datore di lavoro per accedere al beneficio
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre i dati necessari nel flusso uniemens per i lavoratori dipendenti ai quali spetta l’esonero contributivo pari allo 0,8%, a partire dalla denuncia contributiva di competenza del mese di marzo.
Infine, visto che si tratta di una misura valevole per l’intero anno 2022, per il recupero degli arretrati è possibile utilizzare i flussi uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.