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11 agosto 2023 GAZZETTA UFFICIALE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ALLUVIONI (DL 61 DEL 1° GIUGNO 2023) RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023
Circolare Normativa Lavoristica

GAZZETTA UFFICIALE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ALLUVIONI (DL 61 DEL 1° GIUGNO 2023) RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

GAZZETTA UFFICIALE, LEGGE N. 100 DEL 31/07/2023

Il legislatore con Gazzetta Ufficiale numero 177 del 31 luglio 2023 ha pubblicato la Legge di conversione numero 100 del 31 luglio 2023, con alcune modificazioni, del DL n. 61/2023 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in alcuni territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana.

Tra le novità, il Legislatore ha introdotto all’art. 7-bis un’ulteriore deroga (transitoria) alla disciplina generale in tema di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato con riguardo solamente per riguardo i territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti a partire dal 1° maggio 2023. Infatti viene introdotta la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare, fino al 31 agosto 2023 per un periodo massimo di 90 giorni, i contratti a termine, anche in somministrazione, senza l'obbligo dell'indicazione di una causale giustificativa esclusivamente riguardo ai lavoratori impiegati presso le imprese che abbiano sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati e che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

La deroga, ammessa per proroghe o rinnovi concordati entro il 31 agosto 2023, riguarda le causali richieste dalla disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo determinato sia al fine della legittimità di una durata superiore a 12 mesi dei contratti a termine, sia al fine della legittimità di rinnovi/proroghe che comportino una durata complessiva del rapporto lavorativo superiore a 12 mesi.

In ogni caso la nuova disposizione ribadisce che rimane ferma la durata massima complessiva dei contratti, tra rinnovi e proroghe, di 24 mesi.

Inoltre in sede di conversione sono state confermate ulteriori misure:

è stata confermata infatti all'art. 1, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti fiscali e contributivi, inclusi i premi INAIL, in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 abbiano la residenza o la sede legale o operativa nei territori colpiti da alluvione.

All'art. 7, invece è stata riconosciuta direttamente dall'INPS e previa domanda del datore di lavoro, una integrazione al reddito, nel limite massimo rispettivamente di 90 giornate e 15 giornate per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa ovvero impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro in conseguenza degli eventi alluvionali.

Si ricorda che L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a particolari condizioni che devono essere adeguatamente documentate anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, come da legge di conversione.

All'art. 8, è previsto infine, a favore dei lavoratori autonomi (compresi co.co.co) che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, il riconoscimento di un'indennità una tantum nella misura massima di euro 3.000. In sede di conversione è stato specificato che tale indennità non concorre alla formazione del reddito.