Il legislatore con Gazzetta Ufficiale numero 177 del 31 luglio 2023 ha pubblicato la Legge di conversione numero 100 del 31 luglio 2023, con alcune modificazioni, del DL n. 61/2023 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in alcuni territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana.
Tra le novità, il Legislatore ha introdotto all’art. 7-bis un’ulteriore deroga (transitoria) alla disciplina generale in tema di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato con riguardo solamente per riguardo i territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti a partire dal 1° maggio 2023. Infatti viene introdotta la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare, fino al 31 agosto 2023 per un periodo massimo di 90 giorni, i contratti a termine, anche in somministrazione, senza l'obbligo dell'indicazione di una causale giustificativa esclusivamente riguardo ai lavoratori impiegati presso le imprese che abbiano sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati e che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
La deroga, ammessa per proroghe o rinnovi concordati entro il 31 agosto 2023, riguarda le causali richieste dalla disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo determinato sia al fine della legittimità di una durata superiore a 12 mesi dei contratti a termine, sia al fine della legittimità di rinnovi/proroghe che comportino una durata complessiva del rapporto lavorativo superiore a 12 mesi.
In ogni caso la nuova disposizione ribadisce che rimane ferma la durata massima complessiva dei contratti, tra rinnovi e proroghe, di 24 mesi.
Inoltre in sede di conversione sono state confermate ulteriori misure:
è stata confermata infatti all'art. 1, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti fiscali e contributivi, inclusi i premi INAIL, in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 abbiano la residenza o la sede legale o operativa nei territori colpiti da alluvione.
All'art. 7, invece è stata riconosciuta direttamente dall'INPS e previa domanda del datore di lavoro, una integrazione al reddito, nel limite massimo rispettivamente di 90 giornate e 15 giornate per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa ovvero impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro in conseguenza degli eventi alluvionali.
Si ricorda che L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a particolari condizioni che devono essere adeguatamente documentate anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, come da legge di conversione.
All'art. 8, è previsto infine, a favore dei lavoratori autonomi (compresi co.co.co) che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, il riconoscimento di un'indennità una tantum nella misura massima di euro 3.000. In sede di conversione è stato specificato che tale indennità non concorre alla formazione del reddito.