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27 gennaio 2021 Legge di Bilancio 2021: modifiche al regime degli impatriati

Legge di Bilancio 2021: modifiche al regime degli impatriati

Il Decreto Crescita ha modificato il regime degli impatriati prevedendo alcuni benefici per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Regime speciale per i lavoratori impatriati, in cosa consiste?

Il Decreto Legge n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e il Decreto Legge n. 124/2019 sono intervenuti sul regime degli impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
Nello specifico, l’articolo 5, comma 1, del Decreto Crescita ha sostituito integralmente il comma 1 del citato articolo 16, prevedendo per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, a partire dal periodo d’imposta 2020:

  • l’incremento dal 50 al 70% della riduzione dell’imponibile fiscale;
  • la semplificazione dei requisiti di accesso di cui al comma 1 del citato articolo 16. Per poter accedere al regime di favore i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento, impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni e prestare prevalentemente l’attività lavorativa nel territorio italiano;
  • l’estensione del regime di favore anche a coloro che avviano un’attività d’impresa in forma individuale a partire dal periodo d’imposta 2020;
  • l’estensione del regime per ulteriori cinque periodi d’imposta per favorire il radicamento dei lavoratori sul territorio italiano e l’incremento del tasso di natalità nazionale.

L’articolo 13-ter del Decreto Legge n. 124/2019, al fine di superare la disparità di trattamento tra i soggetti il cui trasferimento di residenza fiscale nel territorio dello Stato è avvenuto nel periodo di imposta 2020 ed i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita.

Modifiche al regime degli impatriati nella Legge di Bilancio 2021, cosa cambia?

L’articolo 1, comma 50, della Legge n. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il lavoratore che sia stato iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che sia cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 possa optare, quando siano soddisfatte le condizioni appositamente individuate e previo versamento di un apposito importo, per l’applicazione dell’agevolazione fiscale per ulteriori cinque periodi d'imposta.
Per questo ulteriore periodo di estensione dell’agevolazione, i redditi di lavoro dipendente (anche a questi assimilati) o autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico (anche se in affido preadottivo), i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella sola misura del 10% del loro ammontare.

Regime degli impatriati, chi può usufruire del prolungamento dell'agevolazione?

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto le modifiche al regime degli impatriati inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’ambito dell’articolo 5 del Decreto Crescita.
In particolare, il nuovo comma 2-bis ha definito che i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti possono fruire, per un ulteriore quinquennio, delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c, del Decreto Legge n. 34/2019, previo versamento di:

  • un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Il nuovo comma 2-ter ha affidato le modalità di esercizio dell’opzione ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 e, infine, il comma 2-quater ha escluso espressamente il beneficio addizionale agli sportivi professionisti, i cui rapporti con le società sportive sono disciplinati dalla Legge n. 91/1981.