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9 giugno 2021 Rimborso spese a dipendenti in smart working: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Rimborso spese a dipendenti in smart working: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi per i lavoratori in smart working.

Qual è il costo giornaliero stimato per dipendente in smart working? 

La pandemia ha dato una forte accelerata a una modalità di lavoro, quella “agile” o più conosciuta come “smart working”, che nel nostro ordinamento era già presente dal 2017 in quanto introdotta dalla legge 81/2017.
In attesa che il legislatore e la contrattazione collettiva intervengano a regolamentare tutti quegli aspetti che oggi vengono risolti soprattutto per analogia, l’Agenzia delle Entrate viene sollecitata dai contribuenti a prendere posizione in ordine al trattamento fiscale dei rimborsi per i lavoratori in smart working. Considerata la rottura culturale e politica con il passato, e nel pieno del dibattito ancora in corso, l’approccio non può che essere prudente.

    In questo solco si è inserito il trittico di risposte fornito dall’Agenzia delle Entrate, rispettivamente le nr. 314-328-371.
A partire da diverse sfumature e diverse soluzioni prospettate dal contribuente interrogante, le risposte hanno seguito un filo comune rispetto al quale si è confermata la continuità con il passato.

Rimborsi ai dipendenti che sono in smart working: sì o no?

L’Agenzia delle Entrate ha dato parere positivo circa la richiesta di rimborsare ai dipendenti in smart working le spese sostenute: il principio guida è sempre quello di “onnicomprensività”, sancito dall’art. 51 co. 1 del TUIR per il quale costituiscono reddito da lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (…)”.

Nello specifico, con la risposta 314/2021 viene dato parere positivo all’istante che prospetta la volontà di rimborsare ai dipendenti in smart working i costi sostenuti per il consumo di energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di una lampada e i costi per l’utilizzo dei servizi igienici. Nel caso di specie, l’istante ha provveduto a fornire report omogenei tra loro per ogni tipologia di spesa, determinando il risparmio giornaliero per l’azienda con dipendenti in smart working e il costo giornaliero stimato per il dipendente in smart working. Avendo così individuato parametri diretti a determinare i costi risparmiati dall’azienda, che invece sono stati sostenuti dal dipendente, la quota di costi rimborsati può considerarsi sostenuta nell’interesse esclusivo del datore di lavoro. Pertanto, si ritiene che i rimborsi spese ai dipendenti in smart working non siano imponibili ai fini IRPEF.

Con le risposte 328-371/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non valide le argomentazioni a sostegno della non imponibilità IRPEF delle somme destinate al rimborso spese dipendenti in smart working che l’istante si è prospettato di voler riconoscere ai propri dipendenti.

Rimborso spese e smart working: alcuni esempi 

Poniamo due casi:

  • Nel primo, vi è la possibilità di rimborsare a titolo risarcitorio il 30% (8 ore lavorative in rapporto alla durata della giornata) dei consumi effettivi addebitati al dipendente delle fatture periodiche emesse al dipendente delle spese documentate per il costo della connessione a internet e per l’utilizzo della corrente elettrica.
  • Nel secondo, l’istante sottopone richiesta di chiarimento in merito alla volontà di rimborsare al lavoratore le spese da quest’ultimo sostenute per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet, attraverso un device mobile oppure un impianto fisso domiciliare, in quanto strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Nel fornire risposte ai quesiti l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che: 

  1. le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfettario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che può essere esclusa dall’imposizione; 
  2. il rimborso può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente a patto che sia supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati. Al termine dell’excursus argomentativo, viene definita l’imponibilità IRPEF di tali somme.