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2 marzo 2022 Riforma degli ammortizzatori sociali: i nuovi oneri contributivi
Lumina

Riforma degli ammortizzatori sociali: i nuovi oneri contributivi

Cosa prevede la riforma degli ammortizzatori sociali

Nel paragrafo introduttivo del messaggio INPS 637/2022 troviamo quella che può essere riconosciuta come una dichiarazione di principi sugli ammortizzatori sociali che ha orientato le novità apportate dal legislatore con la Legge di Bilancio 2022.

La riforma degli ammortizzatori sociali si fonda su un principio di protezione sociale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori.

Ne deriva che dal 1 gennaio 2022 la platea dei beneficiari di ammortizzatori sociali è estesa a tutti i lavoratori dipendenti, i quali potranno accedere agli ammortizzatori sociali secondo le modalità di cui al novellato D.lgs. 148/2015 o dei fondi bilaterali di solidarietà, laddove vengano istituiti.

Conseguenze sugli aspetti di natura contributiva

Per consentire la protezione di tutti i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti, fatta eccezione di quelli appartenenti al settore industria o a settori regolamentati da fondi di solidarietà, sono chiamati a concorrere al finanziamento delle prestazioni con nuove aliquote contributive INPS.

Di particolare menzione sono:

1) l’attrazione nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria delle aziende inquadrate nel settore terziario, con organico superiore ai 15 dipendenti, che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali e che, fino al 2021, non avevano accesso ad ammortizzatori sociali straordinari;

2) l’attrazione nel campo di applicazione del fondo di integrazione salariale delle aziende commerciali inquadrate nel settore terziario, con organico superiore ai 50 dipendenti, che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali e che, fino al 2021, non avevano accesso ad ammortizzatori sociali ordinari.

Applicazione degli obblighi contributivi

Sino alla pubblicazione della circolare INPS attuativa, i datori di lavoro interessati continueranno, anche per i primi mesi dell’anno 2022, ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021, così come disposto dal Messaggio INPS 637/2022, continuando ad applicare le medesime aliquote contributive in uso fino all’anno 2021.

Successivamente, l’Istituto fornirà istruzioni per l’applicazione corrente e a conguaglio per i primi mesi 2022 delle nuove aliquote per il Fondo di Integrazione Salariale e la CIGS.

Per le aziende che rientrano per la prima volta nel FIS o nella CIGS, viene previsto un’applicazione ridotta solo per l'anno 2022.

Dal 1 gennaio 2023 l’aliquota di finanziamento del FIS sarà:

  • dello 0,50% per datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
  • dello 0,80% per i datori di lavoro con organico superiore.

L'aliquota di finanziamento della CIGS sarà invece dello 0,90% per tutti i datori di lavoro.