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20 luglio 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE: CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Area Normativa Normativa Fiscale

AGENZIA DELLE ENTRATE: CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 20/E DEL 10/07/20

L’Agenzia delle Entrate illustra le disposizioni preiste dal Decreto Rilancio in merito al credito d’imposta per la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Il  credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e i soggetti beneficiari sono gli  operatori con attività aperte al pubblico, come  bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, es. l’acquisto di termoscanner.

Inoltre, è necessario che le tipologie di interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività.
L’ammontare del credito d’imposta è pari al 60%  delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE
L’agevolazione si riferisce  alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.
Le spese per la sanificazione di strumenti possono riguardare anche quelli  già in dotazione del soggetto beneficiario.

SPESE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I dispositivi individuali agevolati sono :
•    mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, 
•    guanti, 
•    visiere di protezione, 
•    occhiali protettivi, 
•    tute di protezione, 
•    calzari

Il  credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute nell’anno solare 2020.
Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, il tetto di spesa massimo è pertanto pari a  100.000 euro.

Il credito può essere utilizzato con le seguenti modalità:
• in compensazione nel modello F24;
• entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.