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24 gennaio 2023 Assegno unico universale: nuove disposizioni per il 2023
Area Normativa Lavoristica

Assegno unico universale: nuove disposizioni per il 2023

La Legge di Bilancio 2023 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico rispetto a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 230/2021.

Aumenti dell’assegno unico 2023

Aumentano gli importi spettanti alle famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età compresa tra uno e tre anni.

Le principali novità da marzo 2023 riguardano:

  • L’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150 euro mensili a nucleo;
  • l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico - limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni - per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
  • l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

La manovra 2023 interviene anche in favore dei nuclei con figli disabili, disponendo la corresponsione a regime degli aumenti che erano stati riconosciuti nel corso del 2022.

La misura di base dell’assegno per ciascun figlio maggiorenne, a carico e disabile, viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico.

Quando va rifatta la domanda per l’assegno unico 2023?

Nell’ottica di promuovere tutte le iniziative per una semplificazione delle procedure, l’Inps erogherà la prestazione d’ufficio, limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28.02.2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data (in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”).

L’erogazione proseguirà quindi in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta” attraverso un meccanismo di rinnovo automatico.

Per la determinazione dell’importo, l’Istituto farà riferimento, oltre alla precedente domanda presente negli archivi, ai dati prelevati dalla dichiarazione ISEE.

Nel caso in cui intervengano delle variazioni, il lavoratore dovrà presentare una nuova ISEE in modalità ordinaria o precompilata.

L’ISEE in corso di validità al 31.12.2022 continuerà a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, mentre gli importi da marzo 2023 a febbraio 2024 saranno determinati dalla nuova ISEE.

Cosa succede se non si presenta l'ISEE?

La mancata presentazione dell’ISEE determinerà il calcolo dell’importo dell’assegno unico dal mese di marzo 2023 sulla base degli importi minimi previsti dalla normativa.

Una nuova domanda con decorrenza 01/03/2023 sarà necessaria per tutti quei soggetti che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico o che hanno una domanda presentata entro il 28 febbraio 2023 e non sia stata “Accolta”.

Per le domande presentate entro il 30 giugno, l’Istituto provvederà al riconoscimento degli arretrati dal mese di marzo. Per quelle presentate, invece, dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello della domanda stessa.