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2 febbraio 2023 Assunzioni agevolate: esonero contributivo giovani under 36
Area Normativa Lavoristica

Assunzioni agevolate: esonero contributivo giovani under 36

L’art. 1, comma 297, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) proroga a tutto il 2023 il beneficio per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato degli under 36.

L’impianto normativo riprende quanto stabilito già dalla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) nella quale si riconosceva, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, a quei datori di lavoro privati che assumevano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La suddetta decontribuzione, limitatamente alle assunzioni eseguite entro il 31 dicembre 2020, era stata riconosciuta con riferimento ai soggetti under 36.

Con la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) poi, per il biennio 2021-2022, il provvedimento era stato confermato aumentando la misura dell’esonero dal 50% al 100% dei contributi previdenziali.

Come funziona lo sgravio under 36?

Il rinnovato “esonero per l’occupazione giovanile stabile” dal 2023 consiste in un esonero contributivo a cui hanno diritto, nei limiti delle risorse stanziate, tutti i datori di lavoro che assumono, anche a tempo parziale, giovani under 36 (fino a 35 anni e 364 giorni) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dall’apprendistato.

L’esonero spetta anche in caso di trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Per le assunzioni effettuate tra il 01/01/2023 e il 31/12/2023 il limite massimo del beneficio per lavoratore assunto è pari a 8.000,00 euro.

L’applicazione dell’esonero è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea, per ora ferma al 30.06.2022.

I destinatari del bonus assunzioni giovani under 36

Il giovane, oltre a non aver compiuto i 36 anni di età, non deve aver avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato con il medesimo, o altro, datore di lavoro, neanche all’Estero o in somministrazione.

Non sono ostative al beneficio precedenti assunzioni con:

  • contratto intermittente a tempo indeterminato (non deve essere terminato durante il periodo di prova o per dimissioni del lavoratore);
  • contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

L’INPS ha chiarito che non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Non è altresì ostativo al beneficio l’eventuale periodo di apprendistato con altro datore di lavoro non proseguito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione.

Non danno diritto a fruire dell’esonero contributivo le assunzioni di:

  • apprendisti;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori intermittenti;
  • dirigenti;
  • apprendisti in prosecuzione in rapporto a tempo indeterminato;
  • giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’incentivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica (come per esempio quello previsto per l'assunzione di percettore di Naspi).

Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.

Quali aziende possono accedere al bonus?

Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli agricoli.

Resta escluso dall’accesso al bonus il settore domestico.

Quanto dura l’esonero contributivo giovani under 36?

Il beneficio, riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi (48 in caso di assunzione in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) a partire dalla data di assunzione, consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

L’incentivo “segue” il lavoratore: se il soggetto per il quale l’esonero è già stato parzialmente fruito è nuovamente assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro, il beneficio è riconosciuto a quest’ultimo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione e dalla presenza o meno, alla stessa data, dell’approvazione della Commissione Europea.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.