Nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 29 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge n. 60/2025, che converte il D.L. n. 19/2025, c.d. Decreto Bollette. Questo introduce la "Clausola di Salvaguardia" per la determinazione del fringe benefit delle auto aziendali concesse a partire dal 1° gennaio 2025.
Cos’è la Clausola di Salvaguardia per le Auto Aziendali?
La "Clausola di Salvaguardia" è una deroga alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, specificamente per la determinazione del valore del fringe benefit per le auto concesse ad uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025.
Nello specifico, si tratta di un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Durante questo periodo, l'art.6, comma 2-bis della Legge n. 60/2025, aggiungendo il comma 48-bis alla Legge di Bilancio 2025, stabilisce che “Resti ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Pertanto, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi ad uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, valgono le regole precedenti, con l’applicazione delle percentuali differenziate (25%, 30%, 50%, 60%) in base al livello di emissioni di CO2 del veicolo, utilizzando il costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km.
Le novità per le auto aziendali nel 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che per le auto immatricolate e concesse ad uso promiscuo dal 1° gennaio 2025, la quota da assoggettare a imposizione fiscale e contributiva sarà pari al 50% del costo chilometrico annuo, calcolato sulla base delle tabelle ACI pubblicate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il calcolo del valore avviene moltiplicando il costo chilometrico ACI per una percorrenza annua di 15.000 km.
Le eccezioni riguardano i veicoli elettrici, che beneficiano di una quota del 10%, e i veicoli ibridi plug-in, per i quali si applica una quota del 20%.
Il passaggio da un sistema di calcolo basato sulle percentuali di emissione CO2 a uno che considera la tipologia di alimentazione ha l’obiettivo di incentivare l’uso di veicoli a basse emissioni, scoraggiando l’acquisto di veicoli inquinanti.
In assenza però di previsione di un periodo transitorio, si erano creati dubbi sulla scelta del criterio di calcolo da utilizzare nel caso di ordini di veicoli effettuati entro il 31 dicembre 2024 e concessioni ai dipendenti dal 1° gennaio 2025.
Auto aziendali ad uso promiscuo: come funzionano?
Le auto aziendali ad uso promiscuo sono uno degli strumenti di politica retributiva per incentivare i dipendenti. La vettura viene concessa per uso aziendale e privato, per il dipendente e la sua famiglia. Il valore del fringe benefit per l'uso privato dell'auto è:
- Assoggettabile a contribuzione sulla base delle tariffe ACI annuali;
- Considerato, se non diversamente indicato, nella base per il calcolo delle voci retributive indirette (se il contratto prevede un calcolo omnicomprensivo della retribuzione);
- Se non diversamente previsto dal CCNL, contribuisce alla retribuzione utile per il calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Nel caso in cui il dipendente contribuisca alla copertura dei costi dell'auto (es. trattenute in busta paga per uso privato), tale somma va sottratta dal valore imponibile del fringe benefit.
Cosa cambia con il decreto auto aziendali?
Il Decreto Bollette introduce una "Clausola di Salvaguardia" che consente alle aziende e ai dipendenti di adattarsi ai cambiamenti normativi. Questa norma stabilisce un periodo transitorio che permette di adeguarsi alle nuove modalità di calcolo del fringe benefit. Il principio adottato è quello di incentivare l’uso di veicoli a basse emissioni, seguendo la logica del “chi più inquina, più paga”.