Contattaci!
IT|EN
14 ottobre 2022 Cosa prevede il decreto conciliazione tempi vita-lavoro 2022
Area Normativa Lavoristica

Cosa prevede il decreto conciliazione tempi vita-lavoro 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla fine di luglio, il D.Lgs 105 del 30 giugno 2022, c.d. Decreto Conciliazione vita-lavoro, porta in attuazione la direttiva dell’Unione Europea n. 2019/1158, in materia di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.

Numerose sono le novità introdotte, che sono entrate in vigore dallo scorso 13 agosto, di seguito esaminiamo le principali.

Conciliazione vita-lavoro e congedi

Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio resta confermato in 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore ma utilizzabili anche in via non continuativa, da parte del padre lavoratore. Ora però l'arco temporale di utilizzo va dai 2 mesi precedenti al parto ai 5 mesi successivi, anche in caso di decesso perinatale.

I 10 giorni di congedo sono utilizzabili dal padre, anche durante il congedo di maternità della madre e, nei casi di parto gemellare, si raddoppiano passando a 20.

Congedo parentale

Restano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'art. 32 del Testo Unico maternità:

- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione a carico dell’INPS. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta dunque un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Al genitore solo - nella cui definizione deve essere incluso anche il genitore nei confronti del quale è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell'art. 337-quater, cod. civ. - sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Congedi straordinari

Modifiche sono state apportate anche al congedo straordinario di due anni in favore di quanti assistono familiari con grave handicap. È stata stabilita l'equiparazione, ai fini della concessione, del convivente di fatto al coniuge e alla parte di un'unione civile. Questo, anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. Inoltre, è stato ridotto a 30 giorni il termine per l'inizio della fruizione del congedo dalla richiesta (dai 60 originariamente previsti).

Permessi per assistere una persona con disabilità

Viene superato il principio dell'unico riferimento per l'assistenza all'individuo con disabilità grave che, mantenendo in ogni caso il limite complessivo di 3 giornate per l'assistenza, individua tra i titolari del diritto anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto e stabilisce che il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Priorità di accesso allo smart working

I lavoratori che usufruiscono dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992, hanno diritto di priorità nell'accesso allo smart working o ad altre forme di lavoro flessibile.

In ogni caso, i datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in smart working sono tenuti a riconoscere la priorità delle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o, senza alcun limite di età, nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta anche alle richieste dei lavoratori con propria disabilità in situazione di gravità accertata.

Priorità al part-time

Infine, viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto.

Il rifiuto, l'opposizione e l'ostacolo all'esercizio dei diritti impediscono al datore di lavoro il conseguimento della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni.