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21 aprile 2020 Covid-19, cassa integrazione per i neoassunti: istruzioni per le domande integrative
Aggiornamenti COVID-19

Covid-19, cassa integrazione per i neoassunti: istruzioni per le domande integrative

Previste domande integrative di cassa integrazione e assegno ordinario per gli assunti dal 24 febbraio 2020: ecco cosa dice l’Inps.

Domanda integrativa di cassa integrazione per i neoassunti: come funziona?

Con il messaggio 1607 del 14 aprile 2020, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per consentire l’accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario previste dal decreto Cura Italia anche agli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Con il D.L. 23/2020 (c.d. decreto Liquidità) è stata estesa la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali con causale Covid- 19 anche ai lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
Nello specifico l’articolo 41 del Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n.23 ai commi 1 e 2 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. 
Con questo intervento un’ampia platea di lavoratori inizialmente esclusi dal decreto “Cura Italia” potranno quindi rientrare nel novero dei soggetti interessati dalle misure emanate a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Il messaggio Inps n. 1607/2020 specifica le modalità con le quali le aziende che hanno già trasmesso la domanda di cassa integrazione o di assegno ordinario potranno inviare una domanda integrativa per questi lavoratori.
La domanda di accesso agli ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del D.L. 18/2020 e ribadito anche dalla circolare Inps 47/2020, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, molti datori di lavoro hanno già effettuato la trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga ed assegno ordinario.
Per questi casi è possibile inviare una domanda integrativa, con medesima causale “Covid-19”, medesimo periodo originariamente richiesto ed indicazione dei nuovi lavoratori inizialmente non coinvolti. Si ritiene che non sia necessario procedere nuovamente ad informazione, consultazione ed esame congiunto ex. art. 19 del decreto “Cura Italia”, ma che sia utile comunque informare le organizzazioni sindacali destinatarie dell’informativa della variazione intervenuta.

Emergenza coronavirus: cassa integrazione per i neo-assunti, le disposizioni dell’INPS

L’Inps ha precisato che la domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza. Anche gli assunti dal 24 febbraio 2020 non devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda di concessione.
Nonostante l’art. 41 del D.L. 23/2020 estenda tale misura ai trattamenti di cassa integrazione in deroga ex. art. 22 D.L. 18/2020, in considerazione delle intese già definite a livello regionale, occorre comunque attendere ulteriori chiarimenti per procedere con l’integrazione di eventuali domande di cassa integrazione in deroga già trasmesse.

Invece, per le domande integrative di assegno ordinario è stato precisato che nel campo note bisogna indicare il protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative di cassa integrazione è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, con decorrenza dalla data di pubblicazione del messaggio Inps 1607 del 14 aprile 2020.