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18 giugno 2020 DECRETO LEGGE N. 52 DEL 16 GIUGNO 2020
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DECRETO LEGGE N. 52 DEL 16 GIUGNO 2020

G.U. n.151 del 15/06/2020 - D.L. n. 52 del 16/06/2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020 il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, in vigore dal 17 giugno 2020, che:
- introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale, consentendo alle aziende che hanno terminato le prime 14 settimane di cassa integrazione di richiedere subito le ulteriori 4 settimane introdotte dal Decreto "Rilancio";

- proroga i termini per la presentazione delle istanze di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, nonché delle domande per il Reddito di emergenza.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 
L'articolo 1 del DL n. 52/2020 stabilisce che,
• i datori di lavoro che abbiano interamente fruito della CIGO, dell'assegno ordinario e della Cassa integrazione in deroga per l'intero periodo concesso, fino alla durata massima di 14 settimane (9 + 5) possano fruire subito delle ulteriori 4 settimane introdotte dal Decreto "Rilancio", anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

• le domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL in esame (pertanto entro il 17 luglio 2020), se tale termine è posteriore al termine ordinario (fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di attività lavorativa).

Per le sospensioni e riduzioni che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di presentazione è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

• Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono ripresentare la domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

• Fermo restando che i datori di lavoro che intendono chiedere all'INPS il pagamento diretto sia della CIGO che dell'assegno ordinario devono inviare all'Istituto previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, in sede di prima applicazione, la suddetta scadenza è fissata, se posteriore ai termini ordinari, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL in esame. Per quanto riguarda i termini di presentazione dei Mod. SR41, il DL n. 52/2020 fissa i medesimi termini sopra evidenziati per CIGO e assegno ordinario anche per la Cassa integrazione in deroga. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

REDDITO DI EMERGENZA
L'articolo 2 del DL n. 52/2020 proroga al 31 luglio 2020 il termine per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza, in precedenza fissato al 30 giugno 2020.

 

EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI E PERMESSO TEMPORANEO
L'articolo 3 del DL in esame proroga al 15 agosto 2020 il termine per la presentazione delle istanze di emersione dei rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri e per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, inizialmente fissato per il 15 luglio 2020.