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18 giugno 2021 Decreto Sostegni bis e ammortizzatori sociali con causale Covid: cosa cambia?
Aggiornamenti COVID-19

Decreto Sostegni bis e ammortizzatori sociali con causale Covid: cosa cambia?

Il Decreto Sostegni Bis ha introdotto per le aziende industriali la cassa integrazione guadagni straordinaria “in deroga” e la cassa integrazione guadagni ordinaria senza pagamento del contributo addizionale.

Ammortizzatori sociali con causale Covid e divieto di licenziamento, quali sono le novità per le aziende nel Decreto Sostegni Bis? 

A partire dal 1° luglio 2021 per le sole aziende industriali, vale a dire quelle rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), termineranno le settimane disponibili di ammortizzatore sociale con causale Covid-19.
Tuttavia, in considerazione di un quadro di ripresa ancora incerto, il legislatore ha deciso di fornire ulteriori strumenti per i datori di lavoro interessati da questa scadenza e costretti a ridurre o sospendere l'attività lavorativa.
Con il D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) vengono quindi introdotte due ulteriori possibilità: la cassa integrazione guadagni straordinaria “in deroga” e la cassa integrazione guadagni ordinaria senza pagamento del contributo addizionale.

Cassa integrazione guadagni straordinaria “in deroga”: chi può richiederla?

L’art. 40 comma 1 del Decreto Sostegni bis consente, alle sole aziende industriali destinatarie della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che abbiano subito nel primo semestre 2021 un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019, il ricorso a una cassa integrazione guadagni straordinaria “in deroga”. Tale tipologia di ammortizzatore sociale risulta alternativa rispetto agli ordinari trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa attualmente in vigore.
Di seguito alcune delle principali differenze rispetto una “classica” CIGS:

  • la misura massima della riduzione dell’orario di lavoro non può essere superiore in media all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. È tuttavia ammesso ridurre l’orario fino al 90% nell’arco dell’intero periodo di validità dell’ammortizzatore per ciascun lavoratore;
  • l’integrazione salariale è pari al 70% della retribuzione perduta, ma senza limitazione di massimale;
  • non è dovuto alcun contributo addizionale.

Pertanto, le aziende che decideranno di ricorrere a questo trattamento di integrazione salariale non potranno effettuare sospensioni totali del personale.
In merito alla misura dell’intervento, è opportuno precisare che ai fini del calcolo non dovranno essere presi in considerazione eventuali aumenti della contrattazione aziendale pattuiti nei sei mesi precedenti il ricorso all’ammortizzatore sociale. Allo stesso modo, i trattamenti saranno ridotti in caso di eventuali successivi aumenti retributivi disposti dalla contrattazione aziendale.
Per il resto, permane l’obbligo anche per questa cassa integrazione guadagni straordinaria “in deroga” dell’accordo sindacale.
La durata massima prevista è di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis ed il 31 dicembre 2021 ed ovviamente, non risulta necessario ricorrere alle causali di intervento di riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà previste dall’art. 21 del D.Lgs.148/2015.

Contributo addizionale CIGO 2021, le novità nel Decreto Sostegni BIS

Le aziende industriali che si trovano ancora in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che non hanno subito i suddetti cali di fatturato, potranno comunque ricorrere agli strumenti ordinari previsti dal D.Lgs.148/2015: questa è la possibilità che viene concessa dall’art. 40 comma 3 del Decreto Sostegni bis.
Il vantaggio in questo caso è rappresentato dal mancato pagamento del contributo addizionale (pari al 9% - 12% - 15%). Non vi sono altre deroghe rispetto a quanto previsto ordinariamente, pertanto coloro che intenderanno ricorrere a questa CIGO “scontata” dovranno, ad esempio, coinvolgere solo i dipendenti con un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Ritornano quindi anche i termini procedurali, i limiti di durata, le causali e le regole sull'informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 14 del D.lgs. 148/2015.
Per quanto riguarda le scadenze, le istanze dovranno essere presentate necessariamente entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, risulteranno escluse solo le domande riferite ad eventi oggettivamente non evitabili, per le quali invece si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Per coloro che decideranno di ricorrere a questa cassa integrazione guadagni ordinaria senza contribuzione addizionale, il divieto di licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sarà esteso per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito fino al 31 dicembre 2021.
In questo caso, il divieto di licenziamento colpisce il datore di lavoro e, quindi, non solo la singola unità produttiva interessata dalla sospensione, ma l’azienda in tutte le sue articolazioni.
Entrambe le misure analizzate sono comunque soggette al limite di capienza dei fondi stanziati.