Direttive UE sul distacco transnazionale: le novità per imprese e lavoratori a partire dal 30 settembre
Dal 30 Settembre 2020 entra in vigore il D.Lgs. n. 122/2020 del 15 settembre 2020 che recepisce la direttiva UE n. 2018/957 e riforma la legislazione in materia di distacchi transnazionali.
La nuova norma è di grande rilevanza soprattutto per le aziende che partecipano agli appalti per opere pubbliche o private dove il sistema di aggiudicazione secondo il criterio del ribasso d’asta finisce per privilegiare le imprese straniere con un costo del lavoro minore rispetto a quello delle aziende italiane.
Distacco transnazionale: direttive e adempimenti
Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva sui distacchi comunitari transnazionali riguardano le agenzie di somministrazione di lavoro alle quali viene esteso l’ambito di applicazione delle regole sui distacchi transnazionali che pertanto dal 30 Settembre 2020 valgono anche per le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice uno o più lavoratori a loro volta inviati a lavorare, da quest'ultima impresa, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia. Il decreto precisa che i lavoratori coinvolti in una triangolazione di questo tipo sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Ulteriore novità introdotta dal recepimento della direttiva UE n. 2018/957 nel D.Lgs. n. 122 del 15 settembre 2020 riguarda le maggiori tutele al rapporto di lavoro dei distaccati al quale si applicano, durante il periodo di distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi che tutelano lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, in particolare in termini di:
- Orario di lavoro;
- Congedi annuali retribuiti;
- Retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo;
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Tutele per la maternità, i bambini e i giovani;
- Divieti di discriminazione in generale e parità di trattamento tra uomo e donna;
- Condizioni di alloggio adeguate;
- Rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
Non è invece una novità introdotta dal D.Lgs. n. 122/2020 la comunicazione di distacco transnazionale cioè l’adempimento che i datori di lavoro stranieri che distaccano in Italia i propri lavoratori sono tenuti a fare in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco.
Durata massima del distacco transnazionale
Forse la novità più rivoluzionaria in materia di distacco transnazionale è costituita dalla previsione (art. 3, par. 1bis dir. 2018/957) che il distacco non possa superare i 12 mesi, prorogabili a 18 dallo Stato membro in cui il servizio è prestato. Rimangono invece vietati i distacchi detti a “catena” per sostituire lavoratori già presenti all’estero nelle medesime mansioni.
L’intervento legislativo in materia di durata è significativo se si pensa che il Regolamento europeo n. 883/2004 prevedeva una durata massima biennale, senza peraltro che si impedissero distacchi di più lunga durata anche fino a cinque anni.