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16 ottobre 2020 DPCM 13 OTTOBRE 2020

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Nessuna particolare restrizione è stata prevista per le aziende.
Viene fatto un rimando, per le attività produttive industriali e commerciali, al protocollo anti-contagio sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (che si allega) ed ai protocolli di categoria.


Attività professionali
Queste alcune prescrizioni del decreto per le attività professionali:
• siano svolte anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

• siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

• siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;


Quarantena con permanenza domiciliare
È stata riproposta la procedura per i lavoratori che sono costretti, con provvedimento amministrativo, alla permanenza domiciliare:
• in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, l’ASL procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.


Rientro dall’estero
Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, nei seguenti Stati o territori, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio:
Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia.