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17 marzo 2021 Esonero contributivo per assunzione di donne, i chiarimenti INPS
Area Normativa

Esonero contributivo per assunzione di donne, i chiarimenti INPS

L’Inps ha fornito le indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo in caso di assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022.

Esonero contributivo per l'assunzione di donne lavoratrici, in cosa consiste? 

L’Inps, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, fornisce le prime indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo, introdotto dall’ articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.
Tale sgravio contributivo si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. L’Inps chiarisce che, sebbene la Legge di Bilancio 2021 preveda letteralmente un’applicazione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici, tale espressione, in virtù del richiamo effettuato dalla previsione all’articolo 4 della legge n. 92/2012, è da intendersi riferita alle assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.

Chi può richiedere lo sgravio contributivo per l'assunzione di donne lavoratrici? 

Possono accedere all’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate tutti i datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori e anche quelli appartenenti al settore agricolo. La circolare n. 32/2020 dell’Inps individua puntualmente quali possono essere i datori di lavoro beneficiari dello sgravio ed esclude solamente le Pubbliche Amministrazioni elencate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’esonero si applica in caso di assunzione/trasformazione di donne lavoratrici svantaggiate e nello specifico riguarda: 

  • donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. È necessario dunque che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (per l’anno 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Con la circolare n. 32/2020 l’Inps chiarisce che l’esonero spetta per le assunzioni a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’agevolazione spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. 

Con riferimento alla durata del periodo agevolato l’esonero spetta:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Lo sgravio spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione è necessario rispettare la condizione specificamente prevista dalla Legge di Bilancio 2021, consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto, cioè l'aumento del numero netto dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolata in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) da verificare mese per mese nonché con il valore medio dei 12 mesi successivi all'assunzione potenzialmente agevolata.

Quanto vale l’esonero contributivo in caso di assunzione di donne disoccupate? 

Per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’Inail e non sono oggetto di sgravio le cd. contribuzioni minori.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, eccetto per quelli che espressamente siano dichiarati incumulabili, come ad esempio l'esonero strutturale per l'assunzione dei giovani introdotto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della Legge n. 205/2017

L’agevolazione rientra nel Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'emergenza Covid-19 (cd. Temporary Framework) della Commissione Europea ed è subordinata all'autorizzazione da parte di quest'ultima.