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20 ottobre 2022 Flessibilità del congedo di maternità: invio della documentazione sanitaria solo al datore di lavoro
Area Normativa Lavoristica

Flessibilità del congedo di maternità: invio della documentazione sanitaria solo al datore di lavoro

La Circolare Inps n. 106 del 29/09/2022 fornisce nuove indicazioni in merito alla fruizione della flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 26/03/2001 (“Testo unico sulla maternità e paternità”), e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto di cui all’articolo 16 comma 1.1 del citato decreto legislativo.

Nello specifico, la Circolare stabilisce il venir meno dell’obbligo di produrre all’Inps la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

L’intervento dell’Inps è volto a contrastare il crescente aumento dei ricorsi amministrativi e in alcuni casi anche giurisdizionali, nei quali è richiamata sempre più spesso la sentenza della Corte di Cassazione n. 10180 del 2013, in merito alla relazione tra la presentazione della documentazione sanitaria per la fruizione flessibile del congedo di maternità Inps e il pagamento dell’indennità di maternità.

Nuova procedura INPS per congedo di maternità flessibile

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che per usufruire della flessibilità del congedo di maternità, le lavoratrici devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza le certificazioni sanitarie attestanti l'assenza di situazioni ostative alla prosecuzione dell'attività lavorativa durante l'ottavo mese, intese come condizioni fisiche e ambientali che non arrechino pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Quindi, una volta acquisita la documentazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale, è onere della lavoratrice consegnare la stessa al datore di lavoro, entro l'inizio dell'ottavo mese di gravidanza al fine di consentire una valutazione di merito da parte del medico aziendale sull'esistenza dei presupposti per una prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il settimo mese di gravidanza.

La trasmissione del certificato di gravidanza all'Inps rimane comunque assolta dal medico del Servizio Sanitario Nazionale per mezzo dell'invio del certificato telematico.

Pertanto, le suddette certificazioni, in accordo con quanto stabilito dalla Circolare n. 106/2022, non devono più essere prodotte all'Inps, ma solo al datore di lavoro. Rimane sempre in capo alla lavoratrice l'onere di procedere alla domanda di maternità telematica mediante i servizi on line del sito Inps, nella quale indicherà le modalità di fruizione del congedo di maternità flessibile.

Novità per la domanda di congedo di maternità dopo il parto

La Circolare n. 106/2022 ha dato indicazioni anche in merito all'articolo 16 comma 1.1 del decreto legislativo n. 151/2001. Questo riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente, dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del  Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In analogia con quanto indicato per la fattispecie disciplinata dall'articolo 20 del T.U. maternità e paternità, anche per la fruizione del congedo di maternità dopo il parto di cui all'articolo 16 comma 1.1, la Circolare n. 106/2022 stabilisce che le certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all'Inps, ma solo al datore di lavoro.

Anche in questo caso, rimane comunque l'obbligo di trasmissione del certificato di gravidanza con modalità telematica da parte del medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.