Tra le diverse novità introdotte dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, cd. Decreto Aiuti Bis, spicca sicuramente la misura relativa all’aumento a 600 euro, per il solo anno 2022, della soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti, cd. fringe benefits.
Sul superamento del limite dei 600 euro e la relativa tassazione, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche - di acqua, luce e gas - risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.
Limite di 600 euro: franchigia o soglia di esenzione?
Partendo dalla sostanziale differenza tra franchigia e soglia di esenzione, l’Amministrazione finanziaria ha preso una netta posizione e ha confermato il principio contenuto nell’art. 51, comma 3, del TUIR (che regola le condizioni di esenzione di beni e servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti) stabilendo che, al superamento della soglia ordinariamente fissata a 258,23 euro annui, l’intero valore di tali beni e servizi viene assoggettato a prelievo fiscale, precisando che per l’anno 2022 tale soglia è pari a 600 euro.
Pertanto, l’importo massimo annuo non è da considerare come una franchigia da applicare in caso di superamento del limite, con relativa imposizione contributiva e fiscale della sola quota eccedente del valore di beni e servizi, ma si tratta di una soglia di esenzione.
Ad esempio, per l’anno 2022, l’eventuale erogazione di un paniere di beni e servizi del valore di 700 euro comporterebbe l’assoggettamento a tassazione dell’intero ammontare - non solo dell’importo eccedente di 100 euro.
Per quanto riguarda il bonus carburante, previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 21/2022, l’Agenzia afferma che il datore di lavoro può erogare un buono carburante esente fino a un massimo di 200 euro per il solo anno 2022 e, al superamento di questo limite, lo stesso concorre interamente a formare reddito ed è soggetto a tassazione ordinaria.
Allargamento del paniere di benefit alle utenze domestiche
La nuova norma, anche se solo per l’anno 2022, non si limita ad innalzare a 600 euro il valore dei fringe benefits esenti (come ad esempio l’auto aziendale, buoni spendibili in negozi di elettronica e/o supermercati, ecc) ma fa rientrare nel limite di esenzione dal pagamento di contributi previdenziali ed imposte anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’Agenzia delle Entrate, con la già citata circolare n. 35/E, ritiene che le spese debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari. Questo a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio e a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
È possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, ripartite fra i condomini, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile, nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore locatario o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
È necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In ogni caso, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Si segnala, infine, che il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che prevede l’ulteriore innalzamento, per il 2022, del tetto di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefits fino a tremila euro.