Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, il D.L. 61 del 1° giungo 2023, c.d. “decreto alluvione”, recate disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023 sui territori compresi tra Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contribuitivi
All’articolo 1 il decreto prevede una serie di sospensioni nei confronti soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’evento climatico straordinario, tra queste:
- la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1°maggio 2023 al 31 agosto 2023;
- per il medesimo periodo, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
- sospensione versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- sospensione delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta;
- sospensione dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari;
- sospensione degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1°maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori colpiti anche per conto di aziende e clienti non operati nei predetti territori.
Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti.
I versamenti sospesi relativi a versamenti tributari, contributive e assistenziali, delle ritenute alla fonte e delle addizionali comunali e regionali IRPEF, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi ad avvisi e cartelle di pagamento, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché gli avviso di addebito con valore di titolo esecutivo inviati dall’INPS, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
Il decreto prevede inoltre la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1°maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all’energia elettrica, al gas, all'acqua e ai rifiuti urbani.
L'ARERA disciplina anche le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Sospensione e rinvio udienze davanti ai tribunali civili, penali e amministrativi
L’articolo 2 del decreto in esame dispone invece il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 e il 31 maggio, innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sospendendo inoltre il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Sono rinviate inoltre le udienze civili e penali dalla data del 1° maggio al 31 luglio 2023 in tutti gli uffici giudiziari in cui una delle parti e/o uno dei difensori era residente, domiciliata o aveva sede nei territori colpiti dall’alluvione, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio.
Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori colpiti, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Infine al comma 6 vengono presi in esame alcuni casi in cui non operano le disposizioni dell’articolo trattato (come ad esempio le cause relative ai diritti delle persone minorenni, procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo).
L’articolo 3 disciplina la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, per i medesimi soggetti citati nell’articolo 2.
Infine all’articolo 4 si definisce per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 la sospensione tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali per qualsiasi parte in giudizio che abbia la residenza, domicilio o sede legale/operativa nei comuni colpiti e, in generale, nei Tribunali situati negli stessi comuni.
Infine viene chiarito che sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
L’articolo 7 del decreto introduce la possibilità per lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, di riconoscere dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 e per un limite massimo di novanta giornate di sospensione dell’attività lavorativa, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta, per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate, anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa. A questi ultimi, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Viene chiarito che le integrazioni al reddito di a favore dei lavoratori agricoli sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Si fa presente inoltre che le particolari condizioni che non permettono la possibilità di recarsi al lavoro devono essere adeguatamente documentate.
I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito, sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
Il decreto all’articolo 8 prevede, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti distato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
Si sottolinea che l’indennità una tantum è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata e nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023.
Misure a sostegno delle imprese
Infine gli ultimi articoli del decreto trattano delle misure a sostegno delle imprese che sono state predisposte per affrontare l’evento straordinario in questione, tra cui:
- misure volte al rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione;
- misure urgenti volte al sostegno alle imprese esportatrici;
- sospensione dei termini in favore delle imprese senza applicazione di sanzioni e interessi dal 1° maggio al 30 giugno 2023 (ad esempio adempimenti contabili e societari, pagamento rate mutui e finanziamenti);
- misure volte al sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.