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1 agosto 2023 GAZZETTA UFFICIALE: MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA CLIMATICA E DI TERMINI DI VERSAMENTO
Area Normativa Normativa Lavoristica

GAZZETTA UFFICIALE: MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA CLIMATICA E DI TERMINI DI VERSAMENTO

GAZZETTA UFFICIALE N. 175 DEL 28/07/2023, D.L. 28/07/2023 N. 98

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98 riguardante le misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori e i termini di versamento prese dal Governo per affrontare le emergenze climatiche che entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica

Il Legislatore infatti, al fine di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e nell’attesa di definire nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, evita l’applicazione delle disposizioni relative ai limiti di durata (52 settimane nel biennio mobile) per le richieste di integrazione salariale riguardanti gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese. A carico delle imprese che presentano questa domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale.

Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

Sempre con le medesime finalità e per il medesimo periodo, il Legislatore stabilisce che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, il trattamento previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Viene sottolineato inoltre che i periodi di trattamento richiesti per questa fattispecie di casi non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Si specifica che questo trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.

Linee guida in materia in salute e sicurezza

Il Legislatore inoltre, tramite i Ministeri del Lavoro e della Salute, incoraggia la sottoscrizione di intese tra le associazioni sindacali e datoriali al fine di adottare delle linee guida volte e procedure concordate per attuare le previsioni in materia di salute e sicurezza come da D.lgs. 81/2008, a tutela dei lavoratori che sono più esposti alle emergenze climatiche.

Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento

Infine il Decreto stabilisce che i contributi di solidarietà possono essere versati entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.