E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristoro.
Di seguito le principali novità per il mondo del lavoro.
Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Il termine per la presentazione della dichiarazione 770, relativa all'anno di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020.
Ulteriori trattamenti di Cassa integrazione
Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è prevista la concessione di ulteriori trattamenti di integrazione salariale , per una durata massima di 6 settimane.
Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane in esame.
Le ulteriori 6 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, decorso il periodo autorizzato e ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020.
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi relativi alle sei settimane dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del primo semestre 2019.
Il contributo addizionale è pari a:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 01/01/2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020.
La domanda di accesso sarà presentata all’Inps corredata dell’autocertificazione relativa alla percentuale di riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, viene applicata l’aliquota del 18%.
Le domande andranno presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto (30/11/2020).
In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data risulta posteriore.
Inoltre viene previsto che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
Proroga blocco dei licenziamenti
Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti sia per giustificato motivo oggettivo che i licenziamenti collettivi.
Il divieto non trova applicazione nei seguenti casi:
- imprese che hanno cessato l’attività;
- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Decontribuzione
Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto in esame è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali per le categorie richiamate dal Dpcm del 24/10/2020.
Per i datori di lavoro ricompresi nei codici ateco dell’allegato 1 del decreto in esame.
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
Il pagamento dei contributi sospesi andrà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Smart working
Viene modificato l’art. 21-bis del DL 104/2020.
È infatti previsto che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16 disposta dalla Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro
Le misure entrano in vigore a partire dal 29/10/2020.