E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori quater“) con ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto è in vigore dal 30 novembre 2020.
Di seguito le misure introdotte per il mondo del lavoro.
Beneficiari trattamenti di CIGO; FIS e altri Fondi di solidarietà; CIGD:
All’articolo 13 viene disposto che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 - data di entrata in vigore del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).
Sospensione versamenti tributari e contributivi:
Con l’art. 2 viene disposta la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale), dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 per:
• le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
I versamenti sono sospesi anche:
• per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
• a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020);
- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Proroga presentazione dichiarazione Irap
L’art 3 prevede la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.