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8 aprile 2020 INAIL: TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI CORONA VIRUS
Area Normativa

INAIL: TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI CORONA VIRUS

L’Inail rende noto che in seguito alle disposizioni dell’art. 42 deL DL 18/2020 i termini prescrizionali e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni

INAIL CIRCOLARE N. 13 DEL 03/004/2020

L’Inail rende noto che in seguito alle disposizioni dell’art. 42 deL DL 18/2020 i termini prescrizionali e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 e al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Inoltre l’istituto sempre per le previsioni introdotte dal  DL “Cura Italia” chiarisce che la tutela assicurativa Inail, opera anche nei casi di infezione Covid-19.

L’evento è riconducibile alla casistica dell’infortunio sul lavoro.

L’inail elenca a titolo esemplificativo le condizioni riconducibili ad un  elevato rischio di contagio:

  • operatori sanitari
  • lavoratori che operano in front-office, alla cassa,
  • addetti alle vendite/banconisti,
  • personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie,
  • operatori del trasporto infermi.

I datori di lavoro devono anche in questi casi  continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d’infortunio.

Dalla conoscenza, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi  infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.

L’inail infine precisa che anche gli eventi di contagio accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (in itinere) è coperta dalla tutela infortunistica.

In queste situazione  è considerato sempre  necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria.

di emergenza epidemiologica.