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19 maggio 2023 INPS: ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA ACCESSO ALLE DOMANDE DI CIGO E FIS. PRECISAZIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE
Area Normativa Normativa Previdenziale

INPS: ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA ACCESSO ALLE DOMANDE DI CIGO E FIS. PRECISAZIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE

MESSAGGIO N. 1699/2023

Con il messaggio n. 1699 del 10/05/2023 l’Inps fornisce le istruzioni relativamente all’ammortizzatore sociale per l’evento alluvionale verificatosi nella regione Emilia Romagna: in conseguenza dei gravi eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Emilia–Romagna.

 

Domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale

Ai fini della trasmissione delle istanze riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Si ricorda che, per le causali EONE, sono previsti i criteri e gli elementi di semplificazione che seguono:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015;
  • le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico verificatosi nei territori sopra indicati e in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali e che presentano le domande con la causale “Incendi - crolli - alluvioni” non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

Conseguentemente, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Anche detta causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti.

Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e ad attestare l’avvenuta sospensione o riduzione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere dell’impraticabilità medesima.

L’ Inps ricorda che qualsiasi elemento istruttorio non fornito all’atto della domanda non determina in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le consuete modalità, da parte della Struttura territorialmente competente, del supplemento istruttorio.

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

L’Inps ricorda altresì che, alla luce delle istruzioni operative già fornite dall’Istituto in materia, l’informativa sindacale, qualora non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura territorialmente competente. Sempre in tema di informativa sindacale, l’Inps evidenzia che le imprese del settore edile e lapideo - sia industriali che artigiane - non sono tenute a effettuare la già menzionata informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale. Detta informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda di accesso ai citati trattamenti utilizzando una differente causale, dovranno annullare la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni contenute nel presente messaggio. I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 dovranno altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”. 

 

Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L’articolo 21, comma 4, della legge n.223/1991, stabilisce che agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, possa essere concesso il trattamento di CISOA previsto dall'articolo 8 della legge n.457/ 1972, per un periodo non superiore a 90 giorni. L’Inps evidenzia che il trattamento in parola spetta ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro, previsto dal terzo comma dell’ articolo 8 della legge n. 457/1972.

L’ Inps ricorda, inoltre, che i periodi di corresponsione del trattamento in argomento non concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale di cui al citato articolo 8 della legge n. 457/1972 e che gli stessi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro.

Per richiedere il trattamento di cui trattasi i datori di lavoro interessati dovranno presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

L’Inps ricorda, infine, che i predetti trattamenti di CISOA sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.