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20 luglio 2020 INPS: CHIARIMENTI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Area Normativa Normativa Previdenziale

INPS: CHIARIMENTI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

INPS CIRCOLARE N. 86 DEL 15/07/2020

L’Inps fornisce i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla cassa integrazione in deroga dapprima dal DL 34/2020 e successivamente dal DL 52/2020.

L’Istituto ricorda che è possibile richiedere la proroga del trattamento di cassa in deroga di ulteriori 5 settimane per i datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane (22 o 13 nel caso di zone rosse o zone gialle).

Inoltre vi è la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di durata massima di 4  settimane anche antecedentemente la data del 01/09/2020, purchè siano state interamente fruiti i precedenti periodi.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelli con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane ovvero 27 per le  le c.d. zone rosse e 18 complessive per le c.d. regioni gialle.

Ricordiamo che possono accedere al trattamento in deroga i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25/03/2020.

Nel novero dei destinatari sono ricompresi anche i contratti di apprendistato di qualunque tipo.
I periodi successivi alle 9 settimane  (22 o 13) andranno richiesti direttamente all’Inps.

L’Inps inoltre precisa che non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale

Le domande dovranno essere presentate  entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 /07/2020 se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23/02/20 e il 30/04/2020  devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15/07/2020. 

Ricordiamo infine che  i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019, possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo di 9  settimane.