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24 agosto 2023 INPS: DECRETO ALLUVIONI - SOSTEGNO AL REDDITO PER DATORI DI LAVORO E LAVORATORI COLPITI. RICONOSCIMENTO DELLA MISURA DI INTEGRAZIONE AL REDDITO IN FAVORE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI. CHIARIMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI
Area Normativa Normativa Previdenziale

INPS: DECRETO ALLUVIONI - SOSTEGNO AL REDDITO PER DATORI DI LAVORO E LAVORATORI COLPITI. RICONOSCIMENTO DELLA MISURA DI INTEGRAZIONE AL REDDITO IN FAVORE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI. CHIARIMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI

INPS, MESSAGGIO N. 2857 DEL 01/08/2023

L’Inps con il messaggio numero 2857 del 1° agosto 2023 fornisce chiarimenti e istruzioni operative relativamente al riconoscimento della misura denominata ammortizzatore sociale unico, in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici in particolare in Emilia Romagna, durante il mese di maggio 2023, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.

Per il riconoscimento della tutela l’Inps sottolinea l’importanza dell’individuazione della sede di lavoro, in quanto deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, cioè presso il datore di lavoro utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori colpiti. In questa ipotesi l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.

L’Inps specifica comunque che se il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.

In ogni caso, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro. Si ricorda che, in questo caso, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

Ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023. 

Le due informazioni aggiuntive sono nello specifico:

Campi aggiuntivi

Regole di compilazione

Flag_Somministrazione

Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO

Azienda_somministrante

Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante

 

Si ricorda, inoltre, che i due campi, già presenti nel flusso definito nella circolare n. 53/2023 e nel messaggio n. 2264/2023, sono definiti come:

Campi

Regole di compilazione

Posizione-contributiva

La colonna "Posizione-contributiva" deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR

Unità-Operativa-CodIstatFondo

La colonna "Unità-Operativa-CodIstatFondo" deve contenere, se ambito=DM, il valore dell'Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENS\PosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENS\PosAGRI

 

ed entrambi si riferiscono al datore di lavoro utilizzatore.