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23 giugno 2023 INPS: DL 01.06.2023, N. 61. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO PER DATORI DI LAVORO E LAVORATORI COLPITI DA EVENTO METEOROLOGICO CHE HA INTERESSATO IN PARTICOLARE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ISTRUZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI
Area Normativa Normativa Previdenziale

INPS: DL 01.06.2023, N. 61. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO PER DATORI DI LAVORO E LAVORATORI COLPITI DA EVENTO METEOROLOGICO CHE HA INTERESSATO IN PARTICOLARE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ISTRUZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI

MESSAGGIO N. 2264/2023

Con il messaggio n. 2264 del 16.06.2023 l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’inoltro delle domande di accesso all’ammortizzatore unico, introdotto a seguito degli eventi metereologici che hanno interessato i territori della regione Emilia Romagna. Inoltre vengono illustrate le modalità di gestione dell’istruttoria e di pagamento della prestazione.  Infine vengono fornite delle precisazioni in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa.

Modalità di presentazione della domanda

L’Inps informa che le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa, sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale” selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Si ricorda che i termini, non decadenziali, di presentazione della domanda partono dal 15 giugno 2023, fino la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Tramite “Cassetto Previdenziale” quindi, occorre trasmettere l’apposito file in formato .CSV che viene messo a disposizione dall’Istituto per l’inoltro della richiesta.

L’Inps, tramite Cassetto si riserva di richiedere informazioni aggiuntive o integrative a seguito di anomalie riscontrate, e informare circa il rigetto o l’accoglimento delle istanze.

Istruttoria Automatizzata e Hub delle prestazioni non pensionistiche (PNP)

Viene precisato dall’Istituto, che le sole domande che superano i controlli di accoglienza saranno rese disponibili sull’Hub PNP, a partire dalla fine del mese di giugno e una volta a regime dal giorno successivo della loro trasmissione, per procedere poi con l’ulteriore fase di istruttoria/pagamento. La procedura è automatizzata e l’intervento degli operatori delle strutture territoriali avviene solamente per l’eventuale modifica del canale di accredito della prestazione nei casi in cui il controllo della titolarità dell’IBAN dia esito negativo.

Pagamento

La disposizione del pagamento è attivata in automatico dal sistema Hub PNB in cui sono superati i controlli definitivi. In caso di controllo con esito negativo della titolarità dell’IBAN o negli altri casi in cui sia necessario un aggiornamento del canale d’accredito, l’operatore della Struttura territoriale dovrà modificare i dati.

Monitoraggio

L’Inps ricorda che il tetto massimo complessivo di spesa stanziato in favore dell’ammortizzatore per l’anno 2023 è di 620 milioni di euro. Pertanto, una volta superato tale limite il sistema bloccherà l’invio in pagamento delle domande in istruttoria.

Circolare n. 54/2023: integrazioni e chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda di indennità una tantum

L’Inps precisa che non è necessario allegare documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura. Pertanto L’istituto procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria medesima. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere allegata attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione “Richiesta di variazione”.

Con riferimento all’indennità una tantum invece, l’Inps fa presente che la stessa costituisce reddito ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. Al fine di operare le corrette ritenute fiscali a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.