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18 novembre 2022 INPS: INDENNITA’ 150 EURO ULTERIORI CHIARIMENTI
Area Normativa Circolare Normativa Previdenziale

INPS: INDENNITA’ 150 EURO ULTERIORI CHIARIMENTI

INPS CIRCOLARE N.127 DEL 16/11/2022

L’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro prevista per il mese di novembre 2022.

Di seguito i dettagli:

Pensionati

L’indennità  è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

 Hanno diritto all’indennità una tantum pari a 150 euro anche i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione quali gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà, l’indennità mensile del contratto di espansione.

Trattamenti di natura assistenziale

L’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di:

  • pensione di inabilità,
  • assegno mensile;
  • pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
  • pensione, non riversibile, per sordi,
  • assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
  • pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I soggetti titolari di trattamenti pensionistici o di natura assistenziale devono essere residenti  in Italia alla data del 1° novembre 2022 e avere un reddito non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro.

Indennità una tantum per lavoratori domestici

L’indennità in esame spetta anche ai lavoratori domestici  a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022.

L’indennità è erogata d’ufficio dall’Inps.

Indennità una tantum a favore dei titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità

Il bonus in esame è concesso anche a favore dei soggetti che nel mese di novembre 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e di titolari di trattamenti di mobilità in deroga.

L’importo sarà riconosciuto d’ufficio dall’Inps.

Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità COVID-19

L’indennità spetta anche ai soggetti che hanno beneficiato delle indennità previste in seguito alla pandemia Covid-19 appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo

Anche in questo caso l’indennità è erogata d’ufficio dall’Inps.

Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi occasionali

Ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che hanno presentato domanda per l’indennità una tantum di importo pari a 200 euro e  che sono stati ammessi alla fruizione della stessa, è riconosciuta, in aggiunta, un’ulteriore indennità una tantum di importo pari a 150 euro, senza presentazione di un’ulteriore domanda.

Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei dottorandi e assegnisti di ricerca

Sono destinatari del bonus 150 euro i collaboratori che hanno un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e non siano titolari di trattamenti pensionistici.

Il bonus è riconosciuto ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione/dottorato/assegno di ricerca non superiore a 20.000 euro.

L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’Inps.

Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti.

I lavoratori interessati devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente e devono avere per l’anno 2021 un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.

L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’Inps.

Il pagamento da parte dell’Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022.

Indennità una tantum a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Ai fini dell’accesso all’indennità  lavoratori dello spettacolo , nell’anno 2021, devono avere  almeno 50 contributi giornalieri e avere per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro.

L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’Inps.

Anche in questo caso il pagamento da parte dell’Inps sarà residuale per coloro che non percepiscano l’indennità direttamente dal datore di lavoro.

Presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare domanda telematica all’Inps (collaboratori, stagionali, intermittenti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo) entro il 31/01/2023.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.

Calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti delle indennità in parola è il seguente:

  1. per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022;
  2. per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
  3. , per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023,
  4. per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023;
  5. per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022.