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16 marzo 2020 INPS: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E DI ASSEGNO ORDINARIO
Area Normativa

INPS: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E DI ASSEGNO ORDINARIO

L'INPS ha avviato la procedura amministrativa per la presentazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria e per l'assegno ordinario a favore delle aziende con unità produttive situate nella prima “zona rossa” e per lavoratori ivi residenti o domiciliati.

INPS, MESSAGGIO N. 1118 DEL 12 MARZO 2020

L'INPS, con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020, ha avviato la procedura amministrativa per la presentazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria e per l'assegno ordinario a favore delle aziende con unità produttive situate nella prima “zona rossa” (Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') nonché per lavoratori ivi residenti o domiciliati ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO

Per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario viene istituita la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020” da utilizzare

  1. a) se l’interruzione o la riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi siti nei Comuni della Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia e Terranova dei Passerini e Vo'
  2. b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni indicati, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati negli stessi e impossibilitati a prestare l’attività lavorativa.

Le domande vanno presentate (non si applica l’articolo 15, comma 2, e all’art. 30, comma 2, del D.lgs. 148/2015)

  • alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell’unità produttiva,
  • esclusivamente in via telematica;
  • entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Tale termine decorre dal 12 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio n. 1118/2020), per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 12 marzo o dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per gli eventi verificatisi dal 13 marzo in poi (giorno successivo data di pubblicazione del messaggio in commento).

Si ricorda che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà” oppure nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”.

In sostituzione della scheda causale per l'assegno ordinario alla domanda va obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità, secondo il modello predisposto dall'INPS.

Modalità di presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria ex art. 14 D.L. n. 9/2020.

Le imprese con unità produttive situate nei Comuni della Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia e Terranova dei Passerini e Vo' nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, che beneficiano di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria sospendendo il programma di CIGS.

In tali casi, per la richiesta di CIGO va usata la causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”, ma la CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l’interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto.

Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura Sistema Unico, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario.