Contattaci!
IT|EN
30 aprile 2021 INPS: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE INTEGRAZIONI SALARIALI CON CAUSALE COVID-19
Area Normativa Normativa Previdenziale

INPS: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE INTEGRAZIONI SALARIALI CON CAUSALE COVID-19

INPS CIRCOLARE N.72 DEL 29/04/2021

L’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza sanitaria previsti dal DL 41/2021.

Di seguito i dettagli.

 

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE (ORDINARIA E IN DEROGA) E ASSEGNO ORDINARIO PER LA CAUSALE “COVID-19

Il DL 41/21 introduce nuove settimane di ammortizzatori connessi all’emergenza sanitaria:

  • cigo: 13 settimane fruibili nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
  • Cigd/fis: 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

L’Inps precisa che le nuove settimane non si pongono in una situazione di continuità con le settimane previste dalla L. 178/2020.

Infatti coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate - al massimo - il 25 marzo 2021.

L’istituto però precisa che il nuovo periodo di trattamenti potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA

Anche per i datori che hanno fatto ricorso alla Cigo con causale Covid-19 che hanno terminato il periodo di 12 settimane previste dalla L. 178/2020 è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal DL 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

 

TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

E’ possibile ricorrere a trattamenti di assegno ordinario o di cassa in deroga per un massimo di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 ai sensi del DL 41/2021.

L’Istituto inoltre ricorda che la L. 178/2020 ha previsto un periodo massimo  di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

La norma non prevede l’imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020.

Conseguentemente, le settimane richieste con causale “COVID - 19 L. 178/20”, che si collocano anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021, non riducono il numero delle settimane introdotte dal decreto–legge n. 41/2021.

Pertanto i datori di lavoro in questione hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo l’articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
  • ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

 

DESTINATARI DEL NUOVO PERIODO DI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE (ORDINARIA E IN DEROGA) E DI ASSEGNO ORDINARIO PER LA CAUSALE “COVID-19

È possibile accedere alle settimane di integrazione salariale disposte dal DL 41/2021 a prescindere dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.

Pertanto, destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.

I trattamenti previsti dal DL 41/2021 si applicano ai lavoratori in forza alla data del 23/03/2021.

 

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIGO, CIGD E ASO)

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto-legge n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 - DL 41/21”.

I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

Nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.

 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA 

Le imprese che alla data del 29 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”.

 

DOMANDE DI ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione

La disposizione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dal DL 104/2020.

Per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle citate disposizioni, la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.

 

ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 1° aprile 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario - che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

 

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

L’Inps ricorda che sono esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti.

Tuttavia per garantire continuità di reddito, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD, proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

L’accordo rimane necessario per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.

Si ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS”

Le aziende plurilocalizzate possono individuare un’unità accorpante.

L’Inps precisa che per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, richiesti ai sensi della L. 178/2020, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi alla predetta data.

Inoltre per la gestione delle domande per le aziende plurilocalizzate, l’istituto ha istituito una task force e ha inviato una specifica comunicazione alle singole aziende per comunicare la Struttura territoriale a cui fare riferimento.

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

  • COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
  • COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Le medesime causali dovranno essere utilizzate anche per l’eventuale trasmissione delle domande integrative relative al periodo dal 29 al 31 marzo 2021,

 

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Per le sospensioni iniziate nel mese di aprile le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

La medesima scadenza del 31 maggio 2021 troverà applicazione anche con riferimento alle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO), il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, inclusa la richiesta dell’anticipo nella misura del 40%.

Inoltre il DL 41/21  estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Pertanto per le domande di deroga decorrenti dal 1/4/2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto, indipendentemente dalla causale richiesta

 

PARTE TECNICA

MODALITA’ DI CONGUAGLIO

 

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

 

Cassa integrazione ordinaria

Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L080”, avente il significato di “Conguaglio CIGO decreto – legge n. 41/2021”, e nell’elemento l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in di di il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in .

In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

 

Assegno Ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 28/2021.

 

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020

Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L081”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 8, c.1, del D.L n. 41/2021”, e nell’ elemento l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Le aziende dovranno indicare in di di il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in .

 

Trattamenti di cassa integrazione in deroga aziende plurilocalizzate

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 28/2021.

 

Trattamenti di cassa integrazione in deroga

Per tutti gli eventi di CIGD del decreto-legge n. 41/2021 e della legge n. 178/2020(Periodi dal 01/04/2021), gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in .

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G812”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 e L 178/202, (Periodi dal 01/04/2021)”, nell’elemento / / / / / /, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento , presente allo stesso percorso.

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto–legge n. 41/2021 e relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”) i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G813”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 Deroga Trento e Bolzano”, nell’elemento / / / / / /, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento , presente allo stesso percorso.

Il contributo addizionale non è dovuto.