L’Inps con il messaggio numero 2215 del 14 giugno 2023 precisa alcune disposizioni fornite con la circolare 53 dell’8 giugno 2023 sullo strumento di sostegno al reddito introdotto dal decreto legge 1° giugno 2023 n. 61, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, i territori della Regione Emilia-Romagna.
Inizialmente l’istituto precisa che, essendo il 1° maggio giorno festivo, il 2 maggio 2023 è la data da prendere in considerazione per valutare il momento temporale in cui stabilire la residenza o il domicilio dei lavoratori subordinati o alle dipendenze di datori di lavoro che hanno sede legale o operativa nei comuni interessati dall’alluvione.
Inoltre, l’Inps precisa che in quest’ultimo caso l’impossibilità di prestare attività lavorativa non deve intendersi all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. In questa ipotesi viene ricordato che i datori di lavoro possono chiedere un massimo di 90 giornate di ammortizzatore sociale nel periodo che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Infine, per il caso del lavoratore impossibilitato a recarsi al lavoro, l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori colpiti dall’alluvione. In questo caso la misura a sostegno può essere richiesta per un massimo di 15 giornate, sempre comprese nel periodo dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.
In chiusura viene ricordato che il file messo a disposizione dell’Istituto per richiedere l’ammortizzatore, dovrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.