Istruzioni INPS per fruire dell’esonero contributivo
L’INPS, con la circolare n. 7 del 2023, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’esonero contributivo dipendenti, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023.
Per tutti i lavoratori, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 viene confermato il diritto al riconoscimento di un esonero contributivo.
Criteri applicativi dell’esonero
L’esonero potrà essere nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Oppure nell misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per la tredicesima mensilità, se pagata mensilmente, l’esonero è del 2% se non supera €224 (€ 2.692/12), e del 3% se non supera € 160 (€ 1.923/12);
Se invece la tredicesima mensilità è pagata a dicembre l’esonero sarà del 2% sotto i €2.692 o del 3% se non supera € 1.923.
Per quanto riguarda la cessazione in corso d’anno con erogazione dei ratei di tredicesima maturati, l’esonero sarà ripartito come segue: ad esempio la cessazione avviene al 30.6.2023, l’esonero sarà del 2% se il valore non supera € 1.344 (€ 224 x6), o del 3% se il valore non supera € 960 (€ 160 x 6).
Poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato. Infatti si tratta di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa.
Modalità di esposizione in UNIEMENS
I datori di lavoro dovranno indicare, dal flusso Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, la voce e della sezione .
Nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Inoltre, per esporre l’esonero spettante, dovranno essere valorizzati all’interno di , , ,i seguenti elementi:
- nell’elemento dovrà essere inserito il valore “L098”, “L099”per la tredicesima mensilità o “L100” per il rateo della tredicesima mensilità ;
- nell’elemento dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per quanto attiene all’applicazione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens a partire dal mese di gennaio 2023 si continueranno a utilizzare i codici di recupero già previsti per la misura suddetta. Questo a causa della proroga per l’anno 2023 dell’esonero (di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) previsto nella misura del 2% nei casi di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692 euro.