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15 settembre 2021 Misurazione della rappresentatività sindacale: chiarimenti dell'Ispettorato del Lavoro
Area Normativa

Misurazione della rappresentatività sindacale: chiarimenti dell'Ispettorato del Lavoro

Il tema della rappresentatività sindacale nel settore privato è molto sentito: l'Ispettorato Nazionale del lavoro sta avviando la fase sperimentale di raccolta dei risultati elettorali e l’utilizzo di un nuovo applicativo web.

Misurazione della rappresentatività sindacale 2021

L'Ispettorato Nazionale del lavoro, con la nota 5331/2021, avvia la fase sperimentale di raccolta dei risultati elettorali per la misurazione della rappresentatività sindacale.
Inizialmente la sperimentazione, attraverso l’utilizzo di un nuovo applicativo web, interesserà solo i dati relativi alle elezioni delle rappresentanze sindacali delle imprese che applicano i seguenti contratti collettivi: CCNL Metalmeccanico e CCNL Chimico.

Cosa si intende per rappresentatività sindacale?

La misurazione della rappresentatività sindacale è argomento di attualità e costante dibattito all’interno del mondo del lavoro privato in Italia.
La presenza di una pluralità di soggetti coinvolti nella contrattazione collettiva e il conseguente numero elevato di CCNL sottoscritti, rende necessaria la definizione di una serie di regole che consentano in maniera chiara di misurare il peso effettivo delle varie sigle sindacali. Difatti, l’assenza di norme precise genera crescenti fenomeni di dumping contrattuale e aumenta il rischio di problematiche anche con gli istituti fiscali e previdenziali, basti pensare, ad esempio, al diritto ad usufruire di determinate agevolazioni che, in base all’art. 1 comma 1175 della Legge 296/2006, può avvenire solo in caso di rispetto di “accordi e contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Per queste motivazioni, partendo dall’esperienza del lavoro pubblico, Confindustria, CGIL, CISL e UIL, hanno avviato un percorso di cooperazione che, con l’obiettivo di semplificare e dare maggiore certezza alla contrattazione collettiva, ha portato alla stipula di una serie di accordi e protocolli.

La Convenzione con Inps ed INL del 2019 rappresenta l’ultima tappa di questo percorso a cui ora viene data una prima e sperimentale attuazione pratica. Tale convenzione affida principalmente all’Inps il servizio di raccolta, elaborazione, comunicazione del dato associativo e ponderazione del dato associativo con il dato elettorale, attraverso anche il supporto degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Avvio della fase sperimentale di raccolta dei dati elettorali per la misurazione della rappresentatività sindacale: come funziona?

La nota 5331/2021 dell'INL fa espresso riferimento all’art. 3, comma 3, della Convenzione con l'INPS il quale prevede che:

All’esito di ogni rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende che applicano il Testo Unico sulla Rappresentanza, le relative commissioni elettorali trasmettono al Direttore del competente Ispettorato territoriale del Lavoro copia del verbale elettorale dal quale siano desumibili i dati identificativi delle unità operative di riferimento, nonché il risultato delle operazioni elettorali.

Pertanto, a partire dal 1 settembre 2021, le sigle sindacali, per il tramite dei loro referenti territoriali, provvederanno a depositare, presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro, i verbali delle consultazioni elettorali svoltesi dall’ 11 dicembre 2018 e relative alle imprese che applicano i contratti collettivi Metalmeccanico e Chimico. La fase di sperimentazione riguarderà i dati delle elezioni delle RSU svoltesi nel triennio 11 dicembre 2018 - 10 dicembre 2021.

Al fine di consentire un efficace inserimento dei dati elettorali, l’Inps ha attivato un apposito applicativo web denominato “Raccolta Elezioni RSU”. Al termine dell’inserimento nell’applicativo dei dati elettorali dei due CCNL, prima di procedere alla loro validazione, il Direttore della sede provvederà a convocare i referenti delle organizzazioni sindacali.

All’esito della riunione, il Direttore di sede, in qualità di Presidente del Comitato dei garanti, procederà alla validazione dei dati elettorali che in tal modo risulteranno definitivamente acquisiti alla procedura telematica.

Non saranno interessate dall’attività di raccolta le regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e le province autonome di Trento e Bolzano, nel cui ambito territoriale le funzioni del Comitato dei garanti non sono svolte dall’Ispettorato nazionale del lavoro. In attesa di norme ad hoc, questa rilevante novità rappresenta un passo concreto verso un’attendibile misurazione della rappresentatività sindacale, anche se interessa le sole sigle sindacali aderenti alla convenzione e sottoscrittrici dei due suddetti CCNL.