È illegittimo liquidare mensilmente, in cedolino, i ratei del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ai dipendenti.
La prassi, adottata spesso dai datori di lavoro – in via strettamente informale e al fine di incrementare i netti dei dipendenti – è stata oggetto di richiesta di parere da parte dell’Ispettorato dell’area metropolitana di Milano.
La risposta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, contenuta nella nota numero 616 del 3 aprile 2025, è inequivocabilmente negativa: la prassi è da considerarsi illegittima e le conseguenze possono essere pesanti, se non altro da un punto di vista economico.
A dire il vero, la Legge di Stabilità del 2015 aveva previsto la Qu.I.R., ovvero la possibilità di liquidare mensilmente il TFR maturato, ma in via sperimentale e limitatamente ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. Tuttavia, le adesioni erano state così scarse che la misura era poi stata completamente abbandonata.
Complice il fatto che, secondo le previsioni dell'epoca, i ratei liquidati mensilmente scontavano l'ordinaria imposizione a scaglioni IRPEF, in luogo della tassazione separata, enormemente più favorevole, oltre che, ovviamente, l'imposizione previdenziale, pochi lavoratori avevano visto la convenienza dell'operazione.
Anticipazione TFR: cosa dice la Nota INL n. 616 del 2025
Secondo l’Ispettorato, il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta una somma accantonata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, per garantire un sostegno economico al termine del rapporto di lavoro.
La nota chiarisce che, pur riconoscendo la possibilità di accordi individuali migliorativi (ex art. 2120 c.c.), questi possono avere ad oggetto solo l’anticipazione dell’importo già maturato. Non è invece legittimo prevedere l’automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile di TFR.
Inoltre, nel rispondere, l’Ispettorato evidenzia come l'accantonamento delle quote di TFR, per le aziende in obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria INPS, assuma la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo di Tesoreria a una gestione previdenziale obbligatoria, con la conseguenza che le quote di TFR versate a tale gestione rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale e non possono, per questo motivo, essere utilizzate diversamente.
Cosa devono fare aziende dopo la Nota INL 616/2025
La nota conclude sottolineando le conseguenze in caso di accertamento ispettivo. Una volta rilevata la prassi illecita, gli importi erogati come TFR mensile vengono disconosciuti come tali.
In questi casi, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro l’obbligo di accantonare le somme non correttamente trattenute, attraverso un provvedimento di disposizione immediatamente esecutivo (ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004).
La situazione diventa ancora più grave se è necessario ricostruire anche i versamenti mancanti al Fondo di Tesoreria INPS.