Il Decreto Legislativo 105/2022, c.d. Conciliazione Vita-Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 agosto 2022, ha previsto alcune misure di notevole impatto per i padri lavoratori dipendenti: sono state infatti estese anche a questi ultimi le tutele previste dalla legge per le madri lavoratrici nel c.d. “periodo protetto”.
L’Inps, con la circolare 32 del 20 marzo 2023 e con il messaggio 1356 del 12 aprile 2023, ha chiarito e definito l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, oltre che fornito dei chiarimenti operativi, dopo un periodo di iniziale incertezza. Vediamoli nel dettaglio.
Divieto di licenziamento per il padre lavoratore
Il D. Lgs. 105/2022 è intervenuto per modificare il Testo Unico della maternità e paternità, prevedendo un divieto di licenziamento anche nei confronti del padre lavoratore subordinato, in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Per congedo di paternità non si intende più solo il c.d. “congedo alternativo” (ossia quello previsto in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre), ma anche il congedo obbligatorio pari a 10 giorni lavorativi, fruibili a partire dai 2 mesi antecedenti il parto e fino al quinto mese di vita del bambino, estendibili a 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo.
Un eventuale licenziamento intimato durante tale periodo pertanto è considerato nullo dalla legge, a meno che non avvenga per le seguenti motivazioni:
- colpa grave da parte del lavoratore, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell'attività dell'azienda cui è addetto;
- ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto o risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
- esito negativo della prova.
Il mancato rispetto delle disposizioni previste per il divieto di licenziamento comporta per il datore di lavoro la possibile applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nonché l’impossibilità di conseguire la certificazione della parità di genere.
Dimissioni del padre lavoratore e accesso alla Naspi
Conseguentemente la legge ha previsto l’estensione delle tutele per il padre lavoratore in caso di dimissioni: qualora queste siano presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, è previsto infatti il diritto per il padre lavoratore dipendente alla percezione delle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento.
Pertanto le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano:
- la sussistenza dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro in relazione al c.d. ticket di licenziamento e la conseguente possibilità per il lavoratore di avere diritto all’indennità di disoccupazione Naspi;
- l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.
L’Inps, oltre ad aver fornito le istruzioni per la corretta compilazione delle denunce contributive da parte dei datori di lavoro per poter segnalare all’Istituto la cessazione del rapporto per dimissioni presentate dal padre lavoratore nel periodo protetto, ha chiarito che l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 in relazione agli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data ed ha altresì chiarito che, in caso di dimissioni presentate prima del 12 aprile 2023, il datore di lavoro sia tenuto al versamento contributivo entro il 16 luglio 2023 senza aggravio di sanzioni e interessi.
L’Istituto ha altresì specificato che le domande di indennità di disoccupazione Naspi presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare Inps 32 del 20 marzo 2023, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla sede Inps territorialmente competente, in attuazione delle suddette indicazioni.