Le aziende che hanno ottenuto la Certificazione di parità di genere entro il 31/12/2023 possono ancora presentare domanda per l’esonero contributivo, pari all’1% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro ed entro il limite massimo di 50.000 euro annui per azienda, entro il 15 ottobre.
Come richiedere l'esonero con la certificazione di genere
La certificazione di parità attesta che l'azienda ha implementato misure concrete per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale, alle mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
La certificazione è rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
I datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere entro il 31/12/2023, per accedere al beneficio, devono utilizzare il modulo online “PAR_GEN”, disponibile all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
Nella domanda occorre indicare, con riferimento al periodo di validità della certificazione di parità di genere:
- la retribuzione media mensile globale stimata;
- l’aliquota datoriale media per la contribuzione;
- la forza aziendale media stimata;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione di parità di genere.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
INPS: nuove modalità e rettifiche per l’agevolazione
L’Inps, con Messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, è intervenuta in seguito alla rilevazione di diversi errori nell’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.
Dopo aver precisato che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione, l’Inps ha differito al 15 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 30 aprile, la presentazione, ovvero la ripresentazione, delle domande di accesso all’esonero in oggetto.
L’ Istituto ha inoltre chiarito che:
- i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta;
- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.