GAZZETTA UFFICIALE N. 53 DEL 2 MARZO 2020
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 con ulteriori misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Articolo 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata 2020
Il termine per l’invio telematico della CU all’Agenzia delle Entrate è stato prorogato dal 7 marzo al 31 marzo 2020.
Articolo 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
PER I SOLI COMUNI FACENTI PARTE DELLA “ZONA ROSSA”
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’.
Articolo 5 – Contributi previdenziali e assistenziali
Sospensione fino al 1° maggio 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Sarà possibile riprendere gli adempimenti dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Articolo 13 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto.
Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.
I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive, previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
Le prestazioni di sostegno al reddito summenzionate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Articolo 14 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
Le aziende site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 13, per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
Articolo 15 – Cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
Per i lavoratori e’ assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
2. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento e’ riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.
Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Articolo 17 – Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita’ produttive ivi situate, nonche’ ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.
Per i lavoratori e’ assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
La prestazione, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita’, nei limiti ivi previsti, non puo’ essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento di cui al presente articolo e’ riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni e non utilizzate, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia e’ in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Articolo 33 – Misure per il settore agricolo
Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni facenti parte della “zona rossa”, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.