Nell'aggiornamento normativo di questa settimana parliamo del potere di controllo del datore di lavoro tramite l’installazione di impianti di videosorveglianza.
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori prevede che gli impianti audiovisivi e, più in generale, gli altri strumenti da cui deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possano essere utilizzati dal datore di lavoro esclusivamente per controlli dettati da esigenze organizzative e produttive, dalla sicurezza del lavoro e dalla tutela del patrimonio aziendale e, in ogni caso, possono essere installati solo previo accordo collettivo stipulato con le Rappresentanze Sindacali o con le Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di tale accordo, gli impianti audiovisivi e gli strumenti di controllo più in generale possono essere installati solo previa autorizzazione della sede competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
L’accordo, o l’autorizzazione preventiva, non è necessario quando il datore di lavoro esercita il proprio potere di controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa oppure sugli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
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In ogni caso il datore di lavoro può utilizzare, per fini connessi al rapporto di lavoro, le informazioni raccolte tramite gli impianti audiovisivi o tramite gli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore, come pc, tablet, smartphone ecc, solo a condizione che abbia dato adeguata informazione al lavoratore delle modalità d’uso di tali strumenti e dell’effettuazione dei controlli, sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dal codice della Privacy.
A conferma di quanto appena detto, il 28 novembre 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 299 in cui ribadisce che le imprese che intendono installare impianti di allarme o antifurto, dotati anche di videocamere, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, devono preventivamente sottoscrivere un accordo con le Rappresentanze Sindacali ovvero richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro.
Ricordiamo che sono inutilizzabili i risultati dell'indagine fatta dal datore di lavoro mediante un'illegittima attività di vigilanza, ad esempio, non hanno valore probatorio i fotogrammi ottenuti con una telecamera a circuito chiuso installata in violazione della disciplina sui controlli a distanza.