Contattaci!
IT|EN
24 marzo 2020 Il Decreto Cura Italia, alcuni punti
Lumina

Il Decreto Cura Italia, alcuni punti

Il Decreto Cura Italia, sostegno per persone e imprese coinvolte nell'emergenza da COVID-19, presenta diverse misure di carattere fiscale.

Art. 23: Congedo e indennità per genitori lavoratori dipendenti settore privato, iscritti alla Gestione Separata e Lavoratori Autonomi

A chi si rivolge?
Ai genitori con figli di età non superiore ai 12 anni
Cosa possono fare?
Ci sono due alternative:

  1. 15 gg di congedo continuativo o frazionato per i quali viene riconosciuta un’indennità del 50% della retribuzione; possono usufruirne alternativamente entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito
  2. Corresponsione di bonus fino a max 600,00 per far fronte a spese di babysitteraggio.

Art. 63: premio ai lavoratori dipendenti
A chi si rivolge?
Ai lavoratori dipendenti che non hanno reddito complessivo superiore ai 40mila€ e che hanno prestato servizio nella propria sede di lavoro durante il mese di marzo 2020
A cosa hanno diritto?
All’erogazione di un bonus di 100 euro ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga, se possibile, con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

Art. 24: Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992
A chi si rivolge?
Ai lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti secondo la legge n. 104/1992 art. 33
Cosa possono fare?
Possono usufruire di ulteriori giornate, fino ad un massimo di 12 di permesso retribuito, limitatamente ai mesi di Marzo e Aprile 2020.

Art. 20: Trattamento di integrazione salariale per aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)

A chi si rivolge?
Alle aziende che al 23.02 hanno in corso un trattamento di CIGS.
Cosa possono fare?
Possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

Art. 21: Trattamento di Assegno Ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di Assegni di Solidarietà in corso

A chi si rivolge?
Alle imprese che al 23.02 hanno in corso trattamenti di Assegno di Solidarietà
Cosa possono fare?
Possono richiedere di convertire l’assegno con Assegno ordinario che sospende e sostituisce quello di solidarietà già in corso.

Art. 22: Nuove disposizioni per Cassa Integrazione in Deroga

A chi si rivolge?
A tutte le imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quindi anche per le imprese che abbiano alle proprie dipendenze da 1 a 5 dipendenti.
Cosa Possono fare?

  • Le imprese fino a 5 dipendenti possono attivare la Cassa Integrazione in Deroga senza sottoscrizione dell’accordo Sindacale per accesso CIGD.
  • Le Imprese con più di 5 dipendenti possono accedere alla CIGD previo accordo con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche per via telematica.

Per quanto tempo la possono chiedere?
I trattamenti decorrono dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e si limitano ai dipendenti già in forza alla medesima data.
A chi deve essere fatta la domanda?
Alle regioni e province autonome.

Art. 19: Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e Assegno Ordinario

Di cosa si tratta?
Possibilità di fruire dell’Assegno Ordinario per il periodo di emergenza sanitaria, per una durata massima di 9 settimane a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti di aziende dislocate su tutto il territorio nazionale e già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondo di Integrazione Salariale, cd. FIS).

Che procedura sindacale devono seguire?
La procedura di informazione, consultazione e di esame congiunto che dovranno comunque essere espletate anche in via telematica entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Quando va presentata la domanda?
Entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione oraria e dovrà far riferimento alla causale “emergenza COVID 19”.
Chi sono i destinatari? i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23.02.2020.

Art. 39: Diritto di precedenza LAVORO AGILE
A chi si rivolge?
Fino al 30.04, ai lavoratori disabili nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992(gravi), o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità
Cosa possono fare?
Hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità AGILE (Smart Working) salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Allegati
Decreto Cura Italia