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9 giugno 2020 Ammortizzatori sociali COVID – 19: le novità previste dal Decreto Rilancio
Aggiornamenti COVID-19

Ammortizzatori sociali COVID – 19: le novità previste dal Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio prevede novità importanti per i trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza COVID-19.

Ammortizzatori sociali COVID: cosa cambia?

Con l’approvazione del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) è stata estesa la platea dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali e la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza COVID-19.
Il legislatore è intervenuto modificando gli articoli del Decreto Cura Italia che disciplinano cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario del FIS, sostegno dei Fondi bilaterali alternativi e cassa integrazione in deroga nella fase iniziale dell’emergenza COVID-19, con l’intento di favorire tempistiche più rapide sia per la presentazione delle domande da parte delle aziende, sia per i pagamenti a favore dei lavoratori.

Decreto Rilancio: modifiche per Cassa integrazione e assegno ordinario

L’art. 68 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ridefinisce la disciplina relativa alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario FIS apportando modifiche all’art. 19 del Decreto Cura Italia, attraverso l’ampliamento ai lavoratori in forza al 25 marzo 2020 e la previsione di una nuova durata massima complessiva pari a 18 settimane suddivise nel seguente modo:

  • 9 settimane utilizzabili tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020, incrementate, solo in caso di fruizione completa delle 9 di ulteriori 5 settimane;
  • 4 settimane da usare tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020. Per i soli settori del turismo, fiere, congressi, spettacolo le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste anche a copertura di periodi di riduzione o sospensione attività precedenti al 1° settembre 2020.

Prima di poter richiedere le nuove settimane di ammortizzatore sociale è necessario effettuare il calcolo esatto dei giorni di integrazione salariale usufruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere che si potranno richiedere con una nuova domanda.

Come precisato dall’Inps nel messaggio n. 2101/2020 si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG – Cassa integrazione guadagni, indipendentemente dal numero di lavoratori in forza all’azienda. Dopo l’eliminazione attraverso la Legge di conversione del Decreto “Cura Italia”, il legislatore con il Decreto Rilancio reintroduce la procedura sindacale prevedendo l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto da svolgere anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Richiesta integrazione salariale: scadenze e modalità

Sono state apportate modifiche anche ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Per le aziende che anticipano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e del FIS, per i periodi di sospensione compresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 il termine di presentazione della domanda all’INPS è il 31 maggio 2020. Invece, per i periodi a partire dal 1° maggio 2020 la domanda deve essere presentata all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o sospensione. In caso di presentazione oltre questo termine il trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi antecedenti ad una settimana rispetto alla data di presentazione.
Infine, in considerazione dei problemi riscontrati nella prima fase, è stato confermato il riconoscimento degli ANF – Assegni per il Nucleo Familiare anche per i beneficiari degli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D. Lgs. 148/15 e dal FIS. È attesa comunque una circolare dell’Inps con maggiori dettagli su queste nuove modalità operative di accesso agli ammortizzatori sociali.

Cassa integrazione in deroga: le novità previste dal Decreto Rilancio

La complessità degli adempimenti e i ritardi riscontrati nella prima fase di emergenza COVID-19 hanno spinto il legislatore ad introdurre una serie di modifiche alla disciplina della Cassa integrazione in deroga. La CIG in deroga viene riconosciuta per 9 settimane nel periodo 23 febbraio - 31 agosto con la possibilità di incrementare di ulteriori 5 settimane in caso di raggiungimento del tetto massimo delle 9 settimane, limitatamente ai dipendenti in forza al 25 marzo 2020. Anche per la Cassa integrazione in deroga possono essere concesse altre 4 settimane tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020. L’istanza di concessione può essere trasmessa a partire dal 18 giugno 2020 e comunque entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario. Una importante novità introdotta dall’art. 70 del D.L. 34/2020 è rappresentata dalla possibilità di richiedere l’autorizzazione non più alla Regione, ma direttamente all’Inps competente per territorio con anticipazione da parte dell’Istituto del 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo richiesto.

Questa nuova procedura prevede quindi tempistiche più rapide, nello specifico:

  • presentazione all’Inps entro il 15° giorno dall’inizio della riduzione o sospensione dell’attività, della domanda di autorizzazione contenente i dati necessari per il calcolo dell’anticipazione da pagare al lavoratore;
  • entro 15 giorni dalla richiesta l’Inps autorizza la domanda e paga l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo richiesto;
  • il datore di lavoro, entro 30 giorni dal pagamento dell’anticipazione invia all’Inps i dati necessari per il pagamento del saldo o dell’eventuale recupero (nei confronti del datore di lavoro) degli importi indebitamente anticipati.

Mentre, per i datori di lavoro con unità produttive site in più di cinque regioni o province autonome l’integrazione può essere riconosciuta dal Ministero del Lavoro e, rispetto alle precedenti previsioni del
Decreto Cura Italia, anche anticipata dal datore di lavoro.
Per consentire il pagamento diretto delle somme effettive da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella nella quale è collocato il periodo di integrazione salariale. Per i periodi di riduzione o sospensione autorizzati intercorrenti tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 la scadenza per l’invio all’Inps del modello SR41 è lunedì 8 giugno 2020. Anche in questo caso viene reintrodotto, per i soli datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti e che hanno sospeso l’attività per la causale COVID-19, l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto.