Figli in quarantena scolastica: come usufruire del congedo parentale Covid?
Con la circolare n. 116 del 2 Ottobre 2020 l’Inps fornisce le istruzioni in merito alla richiesta e alla fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, sono esclusi sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata Inps.
Si tratta del congedo, introdotto dall’art. 5 del Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 a favore dei genitori lavoratori dipendenti, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Durata del congedo parentale del lavoratore con figli in quarantena scolastica
Il congedo straordinario per genitori con figli in quarantena può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e per i soli periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Nel caso di proroghe del provvedimento di quarantena o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti.
Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, l’Inps ha specificato che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Per i giorni di congedo spetta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, questi periodi sono inoltre coperti da contribuzione figurativa.
Congedo Covid 19 per genitori con figli in quarantena: chi può usufruirne?
I genitori conviventi con il figlio potranno alternarsi nella fruizione del congedo, che potrà essere richiesto per l’intero periodo della quarantena oppure per una parte dello stesso.
La circolare INPS 2 ottobre 2020, n. 116 individua i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli under 14 e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore, di conseguenza si può fruire del congedo se l’altro genitore:
- è in malattia;
- fruisce del congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti per un figlio diverso da quello per il quale è stata disposta la quarantena;
- negli stessi giorni del congedo è in ferie, in aspettativa non retribuita oppure sta godendo, anche per lo stesso figlio, di permessi e congedi si sensi della Legge n. 104/1992;
- è un soggetto “fragile”;
- riceve una pensione di inabilità o invalidità.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli under 14 è incompatibile con alcune tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente, di conseguenza non si può fruire del congedo se l’altro genitore:
- è in congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli (in quanto non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori);
- è in congedo parentale (negli stessi giorni del congedo COVID-19 e per lo stesso figlio);
- fruisce dei riposi giornalieri per allattamento (negli stessi giorni del congedo COVID-19 e per lo stesso figlio);
- è disoccupato o comunque non svolge altra attività lavorativa;
- non svolge alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL;
- svolge attività lavorativa in modalità agile negli stessi giorni del congedo COVID-19 (tale previsione vale anche per il genitore richiedente);
- è in pausa contrattuale, in caso di impiego part-time e/o di lavoro intermittente.
Come richiedere il congedo per genitori con figli in quarantena?
La domanda di congedo Covid 19 per quarantena scolastica dei figli deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’Inps, potrà riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della domanda stessa, a condizione che siano ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Nella domanda devono essere riportati i dati relativi al provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di rigetto della domanda.
Le domande in regola con i requisiti saranno accolte fino a esaurimento dei 50 milioni di euro disponibili a copertura dell’indennità, in caso di superamento di questo limite l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.
La circolare Inps, infine, fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per la corretta gestione dell’evento all’interno della denuncia contributiva Uniemens dei lavoratori dipendenti del settore privato, a tal proposito è stato istituito un nuovo codice: MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.