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5 novembre 2020 CONSIGLIO DEI MINISTRI: ULTERIORI MISURE AL FINE DI ARGINARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
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CONSIGLIO DEI MINISTRI: ULTERIORI MISURE AL FINE DI ARGINARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Nella serata del 4 novembre sono state rese note le ulteriori restrizioni che si sono rege necessarie al fine di arginare la diffusione del virus Covid-19.
Di seguito le novità introdotte 

MISURE VALIDE  PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

⇒ Rimane obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale con esclusione:

  • per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 
  • per i bambini di età inferiore ai sei anni; 
  • per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili  con l'uso della mascherina.

⇒ Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

⇒ È fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per  situazioni di necessità o per svolgere attività' o usufruire di servizi non sospesi;

⇒ Sono sospese le attività deiparchi tematici e di divertimento;

⇒ Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;

⇒ Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 
l'attività sportiva di base e l'attività motoria in  genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

⇒ Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle  linee guida vigenti;

⇒ Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad attività differente;

⇒ Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; 

⇒ Restano comunque sospese le attività  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  

⇒ Sono  vietate  le sagre, le fiere di qualunque genere;

⇒ Sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a  distanza;

⇒ Sono sospese le attività dei musei;

⇒ Le scuole secondarie di secondo grado adotteranno la Dad.

⇒ Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

⇒ Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
Possono sedersi al tavolo del ristorante massimo quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
Divieto di consumare, dopo le ore 18,00, cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano;
È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

⇒ Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade;

⇒ Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.

⇒ La capienza dei mezzi pubblici è ridotta al 50%;

⇒ Per quanto riguarda le attività professionali:

  • Siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio  o  in  modalità  a distanza; 
  • Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 
  • Siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
  • Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, 

È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di  lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Vengono poi introdotte ulteriori restrizioni a seconda della classificazione regionale in zona rossa, arancione o gialla in base alla situazione di gravità dell’emergenza sanitaria.

 

ZONE GIALLE:

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Non ci sono ulteriori restrizioni rispetto a quelle valide per tutto il territorio nazionale.

 

ZONE ARANCIONI:

Puglia e Sicilia.
In queste regioni oltre alle restrizioni  valide per tutto il territorio nazionale si dovranno rispettare le seguenti misure:

⇒ È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

⇒ È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune

⇒ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

⇒ Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

ZONE ROSSE

Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
In aggiunta alle misure valide sul territorio  nazionale si dovranno rispettare le seguenti regole:

⇒ È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori  e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

⇒ Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (ALLEGATO 23)

⇒ Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e  le parafarmacie;

⇒ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

⇒ Resta  consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze.

⇒ Sono vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.

⇒ Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.

⇒ Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, con eccezione:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

⇒ I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Le disposizioni in esame entrano in vigore a partire dal 6 novembre 2020 e restano valide fino al 3 dicembre 2020.