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23 giugno 2021 Contratto di rioccupazione, la novità del pacchetto lavoro nel Decreto Sostegni Bis
Area Normativa

Contratto di rioccupazione, la novità del pacchetto lavoro nel Decreto Sostegni Bis

Aggiornamenti settembre 2021: il Decreto sostegni bis introduce un nuovo sgravio alle assunzioni per rilanciare l’occupazione dopo l’emergenza sanitaria e aiutare i lavoratori a ricollocarsi dopo lo sblocco dei licenziamenti.

Contratto di rioccupazione: cosa prevede il Decreto Sostegni Bis? 

Il Decreto sostegni bis (DL 73/2021) introduce un nuovo sgravio alle assunzioni volto a rilanciare l’occupazione dopo l’emergenza sanitaria e ad aiutare i lavoratori a ricollocarsi dopo lo sblocco dei licenziamenti, previsto al 30 giugno per le aziende industriali che contribuiscono alla cassa integrazione ordinaria.
Ne rimangono pertanto esclusi i lavoratori di aziende destinatarie della cassa in deroga o dell’assegno ordinario, per i quali il blocco dei licenziamenti è previsto fino al 31 ottobre 2021, come specificato nel Decreto Legge n. 99/2021 o Decreto Lavoro 2021.

Cos'è il contratto di rioccupazione e in cosa consiste? Aggiornamenti settembre 2021

Il contratto di rioccupazione è una misura rivolta ai datori di lavoro che assumono lavoratori in stato di disoccupazione tra il 1 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.
Sono considerati disoccupati coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.
Anche la presentazione telematica della domanda di Naspi equivale ad aver fatto la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato dall’inserimento di un progetto formativo di durata semestrale finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore.
Durante il periodo formativo le parti non possono recedere dal contratto. In caso di violazione varranno le norme sul licenziamento illegittimo che nei casi più gravi possono comportare anche la reintegra del lavoratore. Le parti potranno recedere dal contratto al termine dei 6 mesi di formazione, in assenza di recesso il rapporto proseguirà come un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In ordine agli aspetti formativi, l’INPS con la circolare 115/2021 del 2 agosto 2021 ha ripetuto il dettato normativo e, ad oggi, neanche il Ministero del Lavoro ha fornito alcuna indicazione relativamente ai contenuti del piano formativo: la redazione appare pertanto svincolata da forme prestabilite e una risposta praticabile potrebbe essere quella di attingere ai piani formativi utilizzati per gli apprendisti.

Differenze tra contratto di rioccupazione e contratto a termine

Per espressa previsione del legislatore il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pertanto non è applicabile la disciplina del contratto a termine prevista dagli articoli 19 e seguenti del D.Lgs 81/2015.
A differenza del contratto a termine, il contratto di rioccupazione deve essere stipulato per iscritto al fine della prova ed è previsto un termine di 6 mesi per il periodo di formazione. La disciplina ricorda la struttura del contratto di apprendistato in quanto anche in questa tipologia contrattuale le parti non possono recedere se non al termine del periodo di formazione.
Il contratto di apprendistato rimane ad oggi ancora lo strumento più vantaggioso in quanto prevede oltre ad agevolazioni contributive per i datori di lavoro anche altre possibilità di risparmio sul costo del lavoro come ad esempio la possibilità di retribuire il dipendente fino a due livelli in meno, secondo quanto indicato dalla contrattazione collettiva.
Il contratto di rioccupazione potrebbe essere utilizzato per gli over 29, per i quali non sarebbe più possibile stipulare un contratto di apprendistato, salvo per i beneficiari di Naspi.

Sgravio contributivo per assunzione con contratto di rioccupazione: chi può chiederlo e a quanto ammonta? 

Il Decreto Sostegni Bis prevede uno sgravio contributivo sulla contribuzione datoriale dovuta all’Inps per le assunzioni effettuate tramite il contratto di rioccupazione.

Possono richiedere l’agevolazione i datori di lavoro privati che nei 6 mesi precedenti l'assunzione non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
È previsto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali Inps a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
La durata dell’incentivo è di 6 mesi.

L’incentivo può essere revocato al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
  • mancata conferma del lavoratore al termine del periodo di inserimento;
  • licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’agevolazione in esame, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto. Attualmente l’esonero non è ancora applicabile in quanto è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea. In seguito al via libera del 14 luglio da parte della commissione europea, in data 2 agosto 2021 l’INPS ha emesso il suo documento di prassi “quasi completo”. Nella circolare 115/2021 dell'INPS vengono infatti demandate a un messaggio di prossimo rilascio le istruzioni finalizzate alla fruizione concreta dello sgravio contributivo, del procedimento di richiesta dello stesso e delle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive dei datori di lavoro interessati.
Nel nostro ordinamento è già in vigore un’agevolazione per l’assunzione di lavoratori in stato di disoccupazione che percepiscono l’indennità Naspi.
In caso di assunzione a tempo pieno e con contratto di lavoro a tempo indeterminato è prevista l’erogazione al datore di lavoro del 20% dell’importo di indennità Naspi residua che avrebbe percepito il lavoratore se non fosse stato assunto.