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19 marzo 2020 COVID-19 | DECRETO CURA ITALIA
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COVID-19 | DECRETO CURA ITALIA

Procediamo con l’analisi per singolo articolo del decreto legge Cura Italia, a sostegno dei lavoratori e alle aziende per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da Corona virus.

(D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 - GU n. 70)

Procediamo con l’analisi per singolo articolo del decreto legge Cura Italia, a sostegno dei lavoratori e alle aziende per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da Corona virus.

Capo 1 Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

ART 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui sopra sono dispensati:

  • dall'osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ossia dagli obblighi di INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE e
  • dai TERMINI del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

N.B. per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e i lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi complessivi previsti: dall'articolo 4, comma 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e comma 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile) e 29 commi 3, 30 comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Inoltre sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Contribuzione addizionale).

5. L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

6. I Fondi di solidarietà bilaterali alternati garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che richiede un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Art. 20 Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)

Le aziende che alla data del 23 febbraio hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla  sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di cigo concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti di durata massima complessiva.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto in tema di contribuzione addizionale. (comma 3)

In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, resta possibile, per le imprese rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione della CIGS, attivare la CIGS per le causali già tipizzate (compresa la causale crisi di impresa come definite  dal DM n. 94033/2016), previo svolgimento delle procedure di consultazione, ma con semplificazione operative, limitatamente ai termini procedurali, stante la disapplicazione degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148 del 2015. (comma 4)

Art. 21 Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data 23 febbraio hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. (comma 1)

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva. (comma 2)

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto in tema di contribuzione addizionale. (comma 4)

Art. 22 Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e Province autonome con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, (inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. (comma 1)

Sono esclusi, dall’applicazione del comma 1, i datori di lavoro domestico. (comma 2)

Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.

Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (comma 3)

I trattamenti, di cui al presente articolo, sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Le regioni e delle province autonome, inviano unitamente al decreto di concessione,la lista dei beneficiari all'INPS,

L’Inps previa verifica del rispetto dei limiti di spesa provvede all'erogazione delle predette prestazioni.

Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. (comma 4)

Le risorse finanziarie relative ai trattamenti destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige. (comma 5)

Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. (comma 6)

Capo 2 Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata ed i lavoratori autonomi iscritti all’Inps:

  • hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • per i figli di età non superiore ai 12 anni (Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale);
  • per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo non va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto ad una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo previsto dalla disposizione che stiamo analizzando, con diritto all’indennità e non computato né indennizzato a titolo di congedo parentale.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

In alternativa alla fruizione del congedo, -per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, erogato mediante il libretto famiglia

Il bonus è, altresì, riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS che provvede al monitoraggio sulla base delle domande pervenute e comunica le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il numero di 3 giorni di permesso retribuito al mese coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per i periodi sopra descritti, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima del 17 marzo 2020, anche in assenza del provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalità

1 Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto:

  • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
  • gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
  • le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
  • i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Con riferimento alle disposizioni per gli adempimenti di cui alla legge 68/99 durante il periodo di emergenza coronavirus, si precisa quanto segue:

  • Avviamenti d’ufficio (numerici) sono sospesi per 60 gg;
  • Convenzioni art. 11 se ci sono step in scadenza o assunzioni da fare (es. nei 60 gg dall'entrata in obbligo per i nuovi obblighi o in caso di sostituzione per dipendenti cessati) tali scadenze sono sospese per 2 MESI. Se un'azienda non è ottemperante e deve attivare gli strumenti previsti per legge, quindi fare convenzioni, esoneri, compensazioni, ecc., Il tempo concesso per attivare gli strumenti è sospeso per 2 MESI
  • Convenzioni art. 14 I lavoratori delle cooperative sono tutelati dall’art. 22 del Decreto che prevede anche per il terzo settore la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga per 9 settimane. Devono essere le Regioni, e le province autonome, ad attivare il provvedimento. Per quanto riguarda l’ottemperanza delle aziende che non attivano, o sospendono, i servizi previsti dalla commessa e quindi non pagano la cooperativa, in analogia con quanto previsto per le convenzioni art. 11, si sospendono per due mesi i termini per l’attivazione o il proseguimento della commessa e l’azienda è considerata ottemperante.
  • Esoneri I nuovi esoneri con decorrenza prevista tra la data del decreto e i 60 gg successivi decorreranno dal giorno successivo alla sospensione. Per quanto riguarda le proroghe di esoneri già concessi, con decorrenza 01/01/2020 non ci saranno cambiamenti. Per quanto riguarda il pagamento della quota esonerativa, qualche azienda ha chiesto la possibilità di sospendere il pagamento per il periodo di sospensione indicato dal Decreto. Su questo deve essere Regione Lombardia a decidere. Comunque la prossima scadenza è a luglio 2020 (primo semestre 2020) e vediamo se arriveranno indicazioni in proposito.
  • Ottemperanze art. 17 Le richieste di ottemperanza, indipendentemente dalla data di invio della richiesta, in cui l’ottemperanza deve essere verificata in una data compresa tra il 17 marzo 2020 (data del Decreto) e i 60 gg successivi verranno evase positivamente, anche se l’azienda non risultasse ottemperante, alla luce delle sospensioni di cui sopra.